Il rigetto dell’azione di annullamento di un contratto di compravendita immobiliare per incapacità mentale del venditore, non esclude il successivo giudizio volto alla nullità dello stesso contratto per circonvenzione dell’alienante.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, riguardo alla sollevata eccezione di giudicato sullo stato mentale del venditore, nel successivo giudizio per circonvenzione dello stesso, essendo i presupposti delle due fattispecie (incapacità mentale e circonvenzione) differenti tra di loro.
Per la circonvenzione, infatti, non è necessario che si determini una condizione d’incapacità di intendere e di volere, ancorché transitoria, come invece richiesto ai fini dell’incapacità naturale, ove ricorre un totale azzeramento delle capacità cognitivo – intellettiva e volitiva.
Perchè ricorra il reato di circonvenzione – chiarisce la Corte con sentenza n. 10329 del 19 maggio 2016 - è dunque sufficiente che l’autore dell’atto versi in una situazione di soggettiva fragilità psichica, derivante dall'età, dall'insorgenza di una patologia neurologica – psichiatrica o da anomale dinamiche relazionali, che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione, di deprivare il personale potere di autodeterminazione, critica e giudizio.
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