Giudicato penale e adeguamento alle sentenze Edu. Incidente di esecuzione in via eccezionale

Pubblicato il 28 novembre 2017

Lo strumento per adeguare l’ordinamento interno ad una decisione definitiva della Corte Edu – in materia di esecuzione del giudicato penale - va individuato, in via principale, nella revisione introdotta dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 113/2011, applicabile sia nelle ipotesi di vizi procedurali rilevanti ex art. 6 Convenzione Edu, sia in quelle di violazione dell’art. 7 stessa Convenzione che non implichino un vizio assolto di responsabilità (ad esempio, per assenza di una norma incriminatrice al momento del fatto), ma solo un difetto di prevedibilità della sanzione, ferma restando la responsabilità penale.

Limiti all’incidente di esecuzione

Lo strumento dell’incidente di esecuzione, invece, può essere utilizzato solo quando l’intervento di rimozione o modifica del giudicato sia privo di contenuto discrezionale, risolvendosi nell’applicazione di altro e ben identificato precetto, senza necessità di previa declaratoria di illegittimità costituzionale di alcuna norma. Fermo restando che, qualora l’incidente di esecuzione sia promosso per estendere gli effetti favorevoli della sentenza della Corte Edu ad un soggetto diverso da quello che l’aveva adita, è necessario che anche la predetta decisione (pur non adottata nelle forme della “sentenza pilota”), abbia comunque una effettiva portata generale, e che la posizione dell’istante sia identica a quella del caso deciso dalla Corte di Strasburgo.

Sulla scorta di tutto ciò, la Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha respinto il ricorso di un imputato per concorso interno in associazione mafiosa, che aveva chiesto la revoca della propria condanna, in quanto riteneva di trovarsi in un caso analogo ad altro deciso dalla Corte Edu (in senso a sé favorevole). A tal proposito richiamava l’obbligo del giudice dell’esecuzione di conformarsi alle pronunce della Corte Edu mediante lo strumento dell’incidente di esecuzione, mantenendo, detto giudice, un ruolo di costante controllo circa la legalità delle norme penali anche dopo il formarsi del giudicato. Ricorso tuttavia respinto dalla Corte - con sentenza n. 53610 del 27 novembre 2017 - la quale rilevava come non vi fosse invece identicità tra il caso in esame e quello alla base della pronuncia europea invocata dal ricorrente.

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