Con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della Nota dell’11 agosto 2022, l’Inail fornisce chiarimenti sui riflessi che il passaggio dall’Inpgi all’Inps dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica comporta per le materie di propria competenza.
Come noto, dallo scorso 1° luglio, in applicazione dell’art. 1, comma 103, della legge di Bilancio 2022, le funzioni previdenziali svolte dall'Inpgi sono state trasferite all'Inps, con conseguente iscrizione al Fpld dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
L’Inpgi continua, invece, a svolgere il proprio ruolo di Cassa previdenziale privatizzata per giornalisti liberi professionisti o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
E’ stato poi uniformato il regime pensionistico dei giornalisti a quello degli iscritti al Fpld secondo il principio del pro rata, in base al quale l'importo della pensione è determinato dalla somma delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando la normativa Inpgi, e della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite dal 1° luglio 2022, applicando la normativa Inps.
Per i soggetti già assicurati presso l’Inpgi, e che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso detto Istituto, resta fermo invece il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa.
Inoltre, sempre dal 1° luglio 2022, anche i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti sono riconosciuti con le regole Inpgi fino al 31 dicembre 2023 e dal 1° gennaio 2024 con la disciplina prevista per la generalità degli iscritti al Fpld.
Con la Nota in oggetto l’Istituto rende noto che per quanto attiene alle materie di propria competenza il passaggio dalla Gestione Inpgi a quella Inps comporta una serie di questioni che, per la specificità della regolamentazione in materia di infortuni adottata dall’Inpgi e per la proroga al 31 dicembre 2023 del vecchio regime ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha reso necessaria l’istituzione di un tavolo tecnico da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di chiarire ed agevolare gli adempimenti assicurativi e la loro gestione nella fase di transizione.
Il regime Inpgi infatti, prorogato fino al 31 dicembre 2023, presenta profonde differenze rispetto alla disciplina Inail, sia per gli adempimenti a carico delle aziende sia per la natura, la misura e le prestazioni erogate.
Resta ovviamente pacifico, prosegue l’Inail, che dal 1° gennaio 2024 i lavoratori in questione entrano nella piena tutela Inail attraverso l’inquadramento dei relativi datori di lavoro nella gestione assicurativa “Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività”.
Viene, quindi, ribadito che rimane impregiudicata senza soluzione di continuità la tutela degli infortunati anche per gli eventi verificatesi a decorrere dal 1° luglio 2022 e che, in base alle regole Inpgi prorogate fino al 31 dicembre 2023, i lavoratori hanno due anni di tempo dal verificarsi dell’infortunio per presentare le relative istanze di tutela.
Continua altresì ad essere dovuta la contribuzione Inpgi, sempre dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a carico dei datori di lavoro.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".