Giornalisti: aggiornati i servizi online per gli infortuni sul lavoro

Pubblicato il 30 settembre 2024

Con la circolare n. 30 del 30 settembre 2024 l'INAIL  rende noto che sono attive nuove funzionalità dell'applicativo denominato Gestione transitoria infortuni ex Inpgi, che gestisce la compilazione e trasmissione telematica della denuncia da parte degli infortunati giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato.o dei loro familiari superstiti. 

Gestione degli infortuni nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2023

Con la circolare 5 dicembre 2022, n. 44, l'INAIL ha  fornito le istruzioni operative per la gestione dell’assicurazione degli infortuni occorsi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2023.

In particolare l'Istituto ha comunicato che gli infortuni sono gestiti  secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente alla data del 30 giugno 2022 presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi).

Successivamente, nel giugno 2023, è stato rilasciato il servizio applicativo denominato Gestione transitoria infortuni ex Inpgi, che gestisce la compilazione e trasmissione telematica della denuncia da parte degli infortunati o dei loro familiari superstiti.

L’invio della denuncia attraverso l’apposito servizio ha sostituito, con decorrenza dalla data di pubblicazione della circolare 6 giugno 2023, n. 24, la trasmissione con posta elettronica certificata prevista nella circolare 5 dicembre 2022, n. 44.

L’accesso al servizio applicativo Gestione transitoria infortuni ex Inpgi può essere effettuato esclusivamente tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi).

Denuncia infortuni: nuove funzionalità dell'applicativo

L'INAIL, con la circolare  n. 30 del 30 settembre 2024, ha ricordato che per il riconoscimento e l’erogazione dell’indennizzo previsto dal regolamento Inpgi del 24 giugno 1980 è necessario che l’infortunato o, in caso di evento mortale, i suoi familiari, presentino, dopo la guarigione clinica, la documentazione sanitaria comprovante una inabilità permanente assoluta o parziale riconducibile all’evento di grado superiore al 5%, valutato in base alla tabella allegata al menzionato regolamento, o la riconducibilità della morte all’evento.

Lo stesso regolamento prevede che, alla denuncia di infortunio debba essere allegato il certificato medico attestante l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso che l’infortunato intenda utile inoltrare.

Anche per gli infortuni mortali, avverte l'INAIL, è indispensabile che alla denuncia, compilata e trasmessa dai familiari superstiti, venga allegata la documentazione sanitaria idonea a dimostrare la riconducibilità del decesso all’evento e, di conseguenza, il diritto alla erogazione dell’indennizzo.

Per gli eventi non mortali gli infortunati possono presentare le denunce prima della guarigione clinica.

Per gli eventi mortali, sottolinea l'Istituto, i familiari superstiti, al momento della denuncia, possono non essere in possesso di tutta la documentazione sanitaria relativa all’evento. Pertanto l'INAIL ha ritenuto opportuno prevedere una nuova funzionalità del servizio applicativo Gestione transitoria infortuni ex Inpgi, finalizzata a rendere possibile, anche dopo l’inoltro della denuncia, l’invio della documentazione sanitaria necessaria per il prosieguo dell’istruttoria e la definizione dell’infortunio mediante il servizio applicativo, e non più attraverso la posta elettronica certificata.

La documentazione trasmessa avvalendosi del suddetto servizio applicativo in un momento successivo alla denuncia di infortunio è registrata in un’apposita sezione della pagina di dettaglio della denuncia di infortunio, distinta dalla sezione dei documenti allegati alla denuncia.

Inoltre,  al fine di semplificare l’accesso alle informazioni rilevanti per il giornalista o dei familiari superstiti e di garantire una maggiore trasparenza dell’azione dell’Istituto, nella sezione di dettaglio della denuncia di infortunio è ora disponibile l’informazione relativa allo stato di lavorazione della pratica.

Denuncia infortuni: istruzioni per l’invio di ulteriore documentazione

Sono abilitati alla compilazione e alla trasmissione telematica della denuncia  i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica o, in caso di infortunio mortale, i familiari superstiti.

La denuncia può essere presentata anche da soggetto diverso dall’infortunato o dal familiare superstite avente diritto, in qualità di rappresentante legale/delegato dello stesso, purché alla denuncia venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dall’infortunato o dal familiare.

Estensione della tutela assicurativa Inail dal 1° gennaio 2024

Si ricorda, in conclusione, che con la circolare 6 dicembre 2023, n. 53, l’INAIL ha comunicato l’estensione della tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a partire dal 1° gennaio 2024 per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

A partire dalla predetta data, i giornalisti sono soggetti alle stesse norme previste per la generalità dei lavoratori per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

NOTA BENE: La copertura assicurativa include sia gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro che gli infortuni c.d. in itinere.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Cemento industria - Verbale di accordo del 15/10/2024

22/10/2024

Cemento industria. Aggiornamento salariale

22/10/2024

Il consulente non paga l'IRAP se la struttura organizzativa è gestita da altri

22/10/2024

Coop: nuovi limiti per capitale, azioni e attivo di bilancio

22/10/2024

Codice degli Incentivi: svolta per agevolazioni alle imprese

22/10/2024

Appalti: operatori esteri senza accordo UE esclusi dalla parità di trattamento

22/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy