La tutela costituzionale assicurata dall'art. 21 comma 3 Cost. alla stampa si applica anche al giornale o periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, qualora possieda i medesimi tratti caratterizzanti il giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo; ossia:
Pertanto, nel caso sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio di contenuto equivalente al sequestro, o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente in tema di protezione dei dati personali.
E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 23469 del 18 novembre 2016, pronunciandosi su istanza del Procuratore generale.
Quest’ultimo, in particolare, aveva chiesto enunciarsi il principio di diritto a cui i giudici di merito si sarebbero dovuti attenere nella causa civile – decisa in senso opposto dal Tribunale – intentata dal presidente di un’università telematica, resa oggetto di reiterati articoli apparsi sia in forma cartacea che sul sito internet di un noto quotidiano, prospettati come diffamatori, in quanto facenti riferimento a presunte facilitazioni nei corsi di studio, soprattutto in favore di determinate forze politiche.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".