L’Inps con la circolare 30 giugno 2021, n. 94, rende note le istruzioni amministrative in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO) destinata ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata, ai sensi dell’art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, che svolgono attività di lavoro autonomo in maniera abituale, con riferimento all’esercizio di arti e professioni.
I requisiti per beneficiare dell’indennità ISCRO sono:
La prestazione ISCRO è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.
Ai sensi dell’art. 1, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, l’importo dell’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e trasmesso all’Inps alla data di presentazione della domanda.
La misura della prestazione non può essere inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro mensili. Qualora dovesse risultare inferiore al minimo o superiore al massimo, l’indennità sarà erogata, rispettivamente, in misura pari a 250 euro ovvero 800 euro.
L’indennità sarà erogata per sei mensilità a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
L’accesso alla prestazione è ammesso una sola volta nell’arco del triennio 2021 – 2023.
La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps entro il 31 ottobre di ciascun anno, tramite accesso ai servizi per la prestazione ISCRO con le seguenti credenziali:
Con riferimento all’anno 2021 la domanda può essere presentata a decorrere dal 1° luglio.
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