Con circolare n. 102 del 16 ottobre 2018, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata.
In materia occorre tener presente che la normativa comunitaria prevede disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori dipendenti o autonomi e nulla prevede, invece, per le nuove figure di lavoratori disciplinate dalle legislazioni nazionali fra cui i lavoratori iscritti alla nostra Gestione separata.
Tuttavia - chiarisce l’Istituto - l’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 definisce come attività subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione dello Stato membro in cui tali attività sono esercitate.
Con la circolare INPS n. 83 del 1° luglio 2010, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata, è stato precisato che sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
•dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
•collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
•collaborazione occasionale (articolo 61, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003);
•collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o Ultrasessantacinquenni;
•collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione;
•medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
•associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
•volontario del servizio civile.
Sono, invece, assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, a far data dall’1 gennaio 2016, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle figure iscritte alla Gestione separata sono, invece, assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
Sono inoltre assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
Quindi, nei casi in cui ai lavoratori iscritti alla Gestione separata siano da applicare le disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile, le valutazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle succitata classificazione, a seconda dell’arco temporale in cui si colloca l’attività lavorativa.
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