Con la circolare 5 febbraio 2021, n. 12, l'Istituto previdenziale rende noti i c.d. minimali e massimali applicabili al calcolo contributivo per gli iscritti alla Gestione separata, nonché le aliquote da applicare per la determinazione dell'onere previdenziale.
L’aliquota contributiva per i redditi dei collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, rimane al 33% così come previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 57.
Si applicano, altresì, in aggiunta alla predetta percentuale, le seguenti aliquote:
Per i collaboratori titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza, l’aliquota è pari al 24%.
Collaboratori e figure assimilate |
|||||
Soggetti iscritti |
Ctr. IVS |
Ctr. minori |
Ctr. matern. |
Dis-Coll |
Ctr. totale |
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è dovuta la contribuzione Dis-Coll |
33,00% |
0,50% |
0,22% |
0,51% |
34,23% |
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali NON è dovuta la contribuzione Dis-Coll |
33,00% |
0,50% |
0,22% |
- |
33,72% |
Titolari di pensione o già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria |
24,00% |
- |
- |
- |
24,00% |
Per quanto concerne la ripartizione del contributo previdenziale si rammenta che, nei rapporti rientranti in tale fattispecie, la contribuzione è per 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del collaboratore, da trattenere direttamente sul prospetto paga.
Il versamento della contribuzione è onere del committente che deve provvedere entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso. In applicazione del principio di cassa, le somme ed i valori corrisposti per le prestazioni rese nella mensilità di dicembre e pagate entro il 12 gennaio dell'anno successivo (principio di cassa allargato) dovranno ritenersi, come avviene per l'imputazione annua del reddito percepito, di competenza dell'anno precedente.
Diversamente per i lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre gestioni di previdenza, né pensionati, che esercitano professionamente e abitualmente le attività di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, prevede un aumento pari allo 0,26%, per l’anno 2021, e dello 0,51% per gli anni 2022 e 2023, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO). L’aliquota contributiva per IVS resta ferma al 25%.
Ne consegue che, per tale categoria di lavoratori, le aliquote previste per il 2021 sono:
Resta confermata al 24% l’aliquota contributiva per i professionisti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza.
Professionisti |
||||
Soggetti iscritti |
Ctr. IVS |
Aliquota agg. |
Iscro |
Ctr. totale |
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
25,00% |
0,72% |
0,26% |
25,98% |
Titolari di pensione o già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria |
24,00% |
- |
- |
24,00% |
Il minimale contributivo per l’anno 2021 è pari a euro 15.953,00, ai sensi della legge 2 agosto1990, n. 223.
Di conseguenza per i lavoratori iscritti ai quali si applica l’aliquota del 24%, si avrà l’accredito di un anno di contribuzione con un versamento pari a euro 3.828,72, mentre per i lavoratori ai quali si applica l’aliquota maggiore si avrà l’accredito con un versamento pari a:
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