La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18331 del 3 settembre 2020, torna sull’annosa questione dei requisiti che devono manifestarsi per l’iscrizione obbligatoria alla gestione commercianti INPS. I cassazionisti, in particolare, si sono espressi in merito a un lavoro che, oltre all’attività dell’esercente attività commerciale, era iscritto anche al Fpld, in qualità di lavoratore subordinato.
L’obbligatorietà di iscrizione alla gestione commercianti INPS, quindi, dipende sostanzialmente dalla rilevanza del rapporto di lavoro subordinato su quello autonomo.
Sul punto, gli ermellini rammentano che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dei lavoratori autonomi scatta laddove i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti:
Il primo aspetto da tenere conto in caso di obbligatorietà di iscrizione alla gestione commercianti INPS è senz’altro l'esistenza congiunta dei due requisiti dell'abitualità e della prevalenza. L’onere della dimostrazione circa la loro sussistenza è a carico dell'INPS dopo che sia stata accertata la natura commerciale dell'attività.
Ebbene, la Suprema Corte ha precisato che questi due requisiti devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto all'interno della stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società (con esclusione delle attività svolte in qualità di amministratore) e non attraverso la comparazione con tutti gli altri fattori produttivi dell'impresa, a carattere naturale, materiale e personale.
Il principio, dunque, da cui non è possibile prescindere, è solo uno: in questa materia non sono possibili presunzioni. La sussistenza dei requisiti dell'abitualità e della prevalenza deve essere valutata caso per caso e in concreto.
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