Genitori impugnano la promozione scolastica? E’ la scuola a decidere

Pubblicato il 13 novembre 2017

Non ammissione: in casi eccezionali e per comprovati motivi

Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017, art. 3, la scuola, in presenza di alunni della scuola primaria con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, attiva, di regola, specifiche strategie di miglioramento nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa riconosciutale. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti, con decisione presa all’unanimità, possono decidere di non ammettere l’alunno alla classe successiva. Così statuendo, dunque, il legislatore ha voluto da un lato sottolineare la natura discrezionale delle scelte e delle valutazioni operate dalla scuola, anche in merito alle strategie da approntare; dall’altro, la mera eventualità, peraltro giustificata dall’eccezionalità del caso e da comprovati motivi, della decisione di non ammissione.

Sulla scorta di ciò, il Tar per le Marche, Sezione prima, ha respinto il ricorso dei genitori di una bambina, che agivano per l’annullamento dei provvedimenti con cui l’Istituto scolastico aveva deliberato di ammettere la propria figlia alla classe successiva. I genitori, in realtà, invocavano il diritto della minore a ripetere la prima classe della scuola primaria, a causa delle rilevanti difficoltà emotive e di apprendimento manifestate dalla stessa nel corso dell’anno scolastico, come anche evidenziato e certificato da professionisti sanitari con apposite perizie.

Decisione di ammissione adeguatamente motivata

Orbene, secondo il Tar, con sentenza n. 792 del 19 ottobre 2017, nell’ambito della propria discrezionalità, la scuola non è necessariamente tenuta ad uniformarsi al consiglio degli specialisti. Né può dirsi, nel caso di specie, che la decisione di ammissione non sia stata supportata da idonea motivazione, posto che nel documento di valutazione dell’alunna si fa riferimento al parziale raggiungimento degli obiettivi programmati (ossia non quelli generali, bensì quelli personali specificamente individuati) ed all’importanza di mantenere il legame costruito dalla minore con alcuni compagni e con le insegnanti.

 

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