La Corte di cassazione ha confermato le conclusioni a cui era giunta la Ctr in un giudizio di impugnazione di un accertamento ex articolo 38, comma 4 del DPR n. 600/1973, per maggior reddito Irpef a carico di un contribuente.
In questo, erano stati rilevati diversi elementi, giudicati come idonei a superare la presunzione scaturita dall’accertamento sintetico dell’Ufficio.
I giudici di secondo grado, in particolare, avevano valutato che, nell’ambito dell’accertamento, avrebbe dovuto essere presa in considerazione la documentazione prodotta dal contribuente dalla quale emergevano, verosimilmente, l’impegno e la volontà del padre di pagare le rate del mutuo dell’abitazione del figlio.
Alcuni versamenti, per come riconosciuto in atti dalla stessa Agenzia delle entrate, erano stati effettuati dal genitore utilizzando il conto corrente di famiglia, mentre altri erano stati effettuati dallo stesso, come da contabile da questi sottoscritta, direttamente con pagamento in contanti.
Inoltre, era stata depositata anche una dichiarazione del genitore sostitutiva dell’atto di notorietà, relativa al pagamento a proprio onere delle rate di mutuo in oggetto.
Andavano, quindi, stralciate dal calcolo del redditometro le somme relative alle rate di mutuo che erano state pagate dal padre e, di conseguenza, l’impianto accertativo del Fisco perdeva di validità ed efficacia.
La Suprema corte, a cui si era rivolta l’amministrazione finanziaria per impugnare la decisione di merito, ha ritenuto infondate le deduzioni di quest’ultima secondo la quale, per la dimostrazione che le spese relative alle rate di mutuo erano state sufficientemente supportate dal genitore, il contribuente avrebbe dovuto documentare l’incasso o l’accredito sul proprio conto bancario della somma ricevuta in donazione ed il successivo addebito a beneficio del terzo, fornitore del bene o del servizio.
Sul punto, i giudici di legittimità – sentenza n. 5168 depositata il 28 febbraio 2017 - hanno premesso che l’articolo 38, comma quinto, del DPR citato, nel testo applicabile ratione temporis, si limitava a richiedere che la dimostrazione, a carico del contribuente, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, dovesse risultare da idonea documentazione, così come l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso.
Rispetto poi all’errore asseritamente addebitato alla Ctr, per avere ritenuto che l’Ufficio avrebbe confermato la presenza di bonifici bancari provenienti dal conto corrente di famiglia, destinati al pagamento delle rate, la Corte di legittimità ha precisato come le allegazioni difensive del Fisco non contrastavano, in realtà, con la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata la quale si era limitata a dare atto della citata circostanza.
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