Con sentenza n. 13504 depositata il 1 luglio 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha respinto il ricorso di un padre, avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva confermato a suo carico - in seguito a divorzio dall'ex coniuge - un assegno di mantenimento per i figli minori, collocati stabilmente presso la madre.
Avveso detta statuizione, lamentava il padre, non solo l'errata valutazione, da parte dei giudici di merito, delle posizioni reddituali dei coniugi, ma anche la mancata considerazione, nel quantificare l'assegno, della circostanza che i figli pernottassero spesso da lui.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha precisato che quanto disposto dalla Corte territoriale, in realtà, non contrasta affatto con l'art. 155 c.c., nonché con i principi sanciti dalla Legge 54/2006 sull'affido condiviso.
Invero, la previsione di un assegno di mantenimento si rivela opportuna, quando, come nel caso di specie, l'affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente presso uno dei due genitori (a prescindere dalla temporanea permanenza presso l'altro); assegno dunque da porsi a carico del genitore non collocatario.
La Cassazione ha infatti precisato – rifacendosi ad un consolidato orientamento di legittimità – che il genitore collocatario, essendo più ampio il tempo di permanenza dei figli presso di lui, avrà necessità di gestire il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti ed all'acquisto di beni durevoli che non attengano necessariamente alle spese straordinarie.
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