Nuove competenze in vista per i Giudici di pace. E’ uno degli effetti del Decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 luglio 2017, concernente la riforma della magistratura onoraria, con apposite disposizioni sui Giudici di pace ed una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.
Ai Giudici di pace, in particolare, viene trasferito in blocco l’intero contenzioso in materia condominiale. Trattasi di un settore senz'altro corposo, che va dalle liti (tra condominio e condomini/tra condomini) relative ai beni ed ai servizi comuni, alle impugnazioni delle delibere condominiali, a questioni più squisitamente tecniche come, ad esempio, le impugnazioni di rendiconti/preventivi, di delibere di approvazione di lavori straordinari e/o innovazioni di parti comuni. Anche la revoca giudiziaria dell'amministratore condominiale, infine, viene ora espressamente riservata alla competenza del magistrato onorario.
Aumentano le competenze dei Giudici di pace anche in fatto di controversie sui beni immobili. Tra queste, passano ad esempio al G.d.p. le cause sulle distanze in materia di proprietà (specie agraria), quelle in tema di luci e vedute (a eccezione dei casi previsti dagli artt. 905, 906 e 907 c.c.) e quelle relative alle acque ed ai fenomeni di stillicidio. Sempre al giudice onorario spettano le liti in materia di acquisto della proprietà (sebbene limitatamente ai casi ormai residuali nella pratica di acquisto per occupazione ed invenzione, specificazione, unione e commistione), di enfiteusi e di servitù prediali, di impugnazione delle deliberazioni, del regolamento in materia di comunione e per la tutela di alcuni diritti del possessore.
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