GdF, istruzioni ai Reparti sul nuovo ravvedimento operoso

Pubblicato il 28 maggio 2015

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, il 15 maggio 2015, ha emanato una direttiva indirizzata ai diversi comandi territoriali del Corpo per istruirli in merito al nuovo ravvedimento operoso “senza limini” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

Nello specifico la direttiva, ripercorre lo stesso spirito di collaborazione e trasparenza già evidenziato dal legislatore e dall’Agenzia delle entrate, indicando come devono comportarsi i Reparti operativi in sede di controlli.

L’orientamento prevalente è quello di cercare di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente, per favorire la regolarizzazione della sua posizione anche durante le operazioni di verifica, in un’ottica di tax compliance.

La GdF, tenuto conto dell’impatto che la nuova disciplina può produrre sull’azione di verifica, ha fornito le istruzioni operative, distinguendo le varie situazioni che potranno presentarsi alle unità operative, in base al momento in cui il contribuente ha deciso di ravvedersi.

I diversi momenti del ravvedimento

Infatti, se l’adempimento volontario avviene prima dell’inizio della verifica, i militari dovranno riscontrare se converrà proseguire comunque con il controllo oppure archiviare la posizione. I militari dovranno poi riportare nel successivo verbale di verifica giornaliero l’avvenuto adempimento volontario da parte del contribuente, allegando la relativa documentazione.

Se l’adempimento volontario avviene nel corso del controllo, nei nuovi verbali di apertura delle verifiche si dovrà indicare la facoltà del contribuente di regolarizzare uno o più rilievi o comunque di sanare spontaneamente gli errori commessi, beneficiando delle sanzioni ridotte.

Il nuovo ravvedimento non costituisce comunque un’esimente della responsabilità penale a carico del contribuente né prevede effetti premiali per lo stesso. Dunque, se la GdF ravvisa elementi di reato tributario, nel corso di una verifica, i militari dovranno procedere alla trasmissione della notizia del reato all’autorità giudiziaria, anche se nel frattempo il contribuente ha proceduto a regolarizzare spontaneamente la sua posizione.

Ciò che nella direttiva viene più volte ribadito è che in ogni caso i verificatori devono verbalizzare nel Pvc la violazione riscontrata e poi sarà cura dell’Agenzia delle Entrate valutare la correttezza del ravvedimento eseguito. In quest'ottica si resta in attesa di una circolare agenziale che chiarisca i vari dubbi sulle modalità applicative delle nuova disciplina e sul calcolo delle sanzioni ridotte.

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