Sono giunte all’Agenzia delle Entrate molteplici richieste di chiarimento in merito alla esatta applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 2 del Dl n. 130/2021 (convertito dalla Legge n. 171/2022), cosiddetto “taglia bollette”, che ha introdotto una norma temporanea in merito alla corretta aliquota Iva da applicare alle diverse componenti addebitate in bolletta agli utenti finali.
Nella risposta ad interpello 368 del 7 luglio 2022, l’Amministrazione finanziaria si era già espressa in merito alla suddetta agevolazione, ma alcuni dubbi sollevati da varie associazioni di categoria hanno spinto l’Agenzia a chiarire la sua posizione e a superare quanto in parte già precisato nella citata risposta ad interpello.
I nuovi chiarimenti sono giunti con la risoluzione agenziale n. 47, pubblicata in data 6 settembre 2022.
La norma contenuta nell’articolo 2 del Decreto legge n. 130 del 27 settembre 2021 deroga temporaneamente a quanto stabilito dal Dpr n. 633/1972 (c.d. Decreto IVA), prevedendo letteralmente che “In deroga...le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (...), contabilizzate nelle fatture emesse (...) ... sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento”.
Tale misura agevolativa è stata più volte prorogata e, da ultimo, con il decreto Aiuti (Dl n. 50/2022) il legislatore ha sostanzialmente esteso il medesimo trattamento agevolato, anche per il terzo trimestre 2022.
Nella risposta n. 368/2022 l’Agenzia delle Entrate aveva, però, ripreso una logica considerata conforme a precedenti documenti di prassi, prevedendo che per i servizi accessori ovvero per la quota fissa addebitata in bolletta venisse applicata l’aliquota Iva ordinaria, in luogo dell’aliquota agevolata al 5 per cento.
Il tutto con grande allarme per gli operatori del settore.
Con la nuova risoluzione n. 47/E/2022, si è voluto, quindi, risolvere il problema e rivedere parzialmente la risposta a interpello n. 368/2022.
L’Agenzia evidenza ora come la logica del legislatore, come si evince dalla Relazione illustrativa del decreto “taglia bollette”, sia stata quella di:
Tale norma va poi letta congiuntamente con il successivo comma 2 in cui si attribuisce mandato all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema; da ciò emerge che l’obiettivo finale del legislatore è quello di ridurre il più possibile il costo “complessivo” della bolletta a carico dell’utente finale.
Per tale ragione non deve essere prevista nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 metri cubi per assoggettarla ad aliquota ordinaria.
Di conseguenza, l’aliquota agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.
È così superata la precedente indicazione data dall’Agenzia, per cui anche per le operazioni diverse da quelle di somministrazione di gas naturale, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, dovrebbe applicarsi l’ aliquota Iva agevolata.
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