Garante privacy, ok al Whistleblowing in Italia

Pubblicato il 25 gennaio 2023

Ok del Garante privacy sullo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, la cosiddetta Direttiva whistleblowing.

Il Garante privacy si è espresso favorevolmente sullo schema del provvedimento, rilevando come questo riconduca ad un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela delle persone che segnalano violazioni di norme, tra le quali quelle in materia di protezione dati, di cui siano venute a conoscenza in ambito lavorativo, sia pubblico che privato.

NOTA BENE: Dall’ambito di applicazione del decreto sono escluse contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

Lo schema di decreto legislativo recepisce pressoché tutte le indicazioni fornite dall’Autorità al Governo nell’ambito dei lavori preliminari alla stesura del testo attuale, con particolare riguardo:

Inoltre, è ribadito che il canale di segnalazione deve garantire la riservatezza assoluta del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione stessa (anche mediante il ricorso alla crittografia).

Whistleblowing, come effettuare le segnalazioni

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, in forma orale, per telefono o attraverso sistemi di messagistica vocale; inoltre, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto.

Le informazioni sulle modalità per effettuare il whistleblowing devono essere pubblicate nel sito internet del datore di lavoro in modo chiaro, visibile e accessibile. Inoltre, con le stesse modalità e garanzie di riservatezza, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione su di un canale esterno attivato presso l’ANAC in caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per l’interesse pubblico.

ATTENZIONE: Le segnalazioni possono essere conservate solo per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per non più di cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale.

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