Il Garante per la Privacy, con un intervento dell’8 settembre 2015, rispondendo ad alcune affermazioni del senatore Ichino, ha specificato di aver condiviso l'esigenza di aggiornare la disciplina sul controllo a distanza di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
Tuttavia, è stato sottolineato che per delineare, come imposto dal criterio di delega, un equilibrio ragionevole tra ragioni datoriali e tutela del lavoratore, tra economia e diritti, si sarebbe dovuto riflettere non tanto sulla concertazione sindacale, quanto sull'effettiva estensione e pervasività di questi controlli.
Continua il Garante evidenziando che, se il testo definitivo del decreto recentemente approvato dovesse consentire – come previsto nella proposta - l'utilizzabilità dei dati raccolti mediante i controlli a distanza (previa concertazione o meno) per "tutti i fini connessi al rapporto di lavoro", si avrebbe un’innovazione considerevole: la possibilità del controllo dell'attività lavorativa e la conseguente utilizzabilità, anche a fini disciplinari, dei dati così acquisiti, diverrebbe un "effetto naturale del contratto".
Naturalmente, la necessaria conformità del trattamento dei dati dei lavoratori al Codice per la privacy consentirà l'applicazione di alcuni fondamentali principi (pertinenza, correttezza, non eccedenza del trattamento, divieto di profilazione), utili a impedire la sorveglianza massiva e totale del lavoratore.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".