I giorni di assenza dovuti ad accessi al pronto soccorso e a ricoveri in day hospital non devono essere computati nel periodo di comporto.
Così la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 15845 del 6 giugno 2024, pronunciata in riferimento a un caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Il periodo di comporto è il tempo durante il quale un lavoratore, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro senza subire il licenziamento.
Nel caso in esame, il dipendente era stato licenziato per aver superato il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo di riferimento (Carta Industria).
Il prestatore, in particolare, aveva accumulato 371 giorni di assenza, al netto di una franchigia di 90 giorni.
La società datrice di lavoro aveva giustificato il recesso basandosi sull'articolo 70 del CCNL, che disciplinava, appunto, le assenze per malattia e i relativi obblighi di comunicazione.
La Corte d'Appello aveva annullato il licenziamento, ritenendo che i giorni di assenza dovuti a ricoveri ospedalieri e accessi al pronto soccorso non dovessero essere computati ai fini del comporto.
La società datrice di lavoro si era rivolta alla Suprema corte, contestando, in primo luogo, la definizione di ricovero accolta dai giudici di secondo grado.
Secondo l'azienda ricorrente, gli accessi volontari al pronto soccorso non dovevano essere considerati ricoveri.
La società, inoltre, riteneva che il lavoratore avesse l'obbligo di informarla dei predetti accessi al pronto soccorso.
Gli Ermellini hanno respinto le doglianze avanzate dalla datrice di lavoro.
Per la Corte, la definizione di ricovero doveva includere anche gli accessi al pronto soccorso.
Il contratto collettivo, infatti, escludeva dal computo del comporto tutte le forme di ricovero ospedaliero, compreso il day hospital e il day surgery.
L'espressione adoperata nella contrattazione collettiva, quindi, sottendeva una nozione ampia di ricovero, comprensiva sia del ricovero ospedaliero vero e proprio, protratto per almeno 24 ore, sia del ricovero di durata giornaliera.
Era evidente che tale locuzione fosse indice della volontà delle parti di escludere dal computo, rilevante ai fini del comporto, tutto il tempo in cui il lavoratore era ricoverato presso una struttura sanitaria.
Non importava se il ricovero fosse solo per una giornata o per una parte di essa, se destinato a indagini, cure e assistenza non eseguibili a domicilio.
Secondo la Cassazione, inoltre, andava esclusa la sussistenza di un obbligo contrattuale, per il lavoratore, di informare specificamente la datrice degli accessi al pronto soccorso, essendo sufficiente la comunicazione delle assenze per malattia.
La Corte di legittimità, in definitiva, ha rigettato il ricorso dell'impresa datrice di lavoro, confermando la sentenza della Corte d'appello.
La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Le conclusioni della sentenza ribadiscono l'importanza di un'interpretazione estensiva delle clausole contrattuali in materia di comporto, enfatizzando la protezione dei lavoratori contro il licenziamento illegittimo per superamento del periodo di comporto.
Quello adottato è un approccio che privilegia l'oggettività delle assenze per malattia e ricoveri, e considera irrilevante la comunicazione specifica degli accessi al pronto soccorso ai fini del comporto.
Ai lavoratori, in questo modo, viene garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro in situazioni di malattia documentata, con riconoscimento della validità delle assenze per motivi medici anche se comunicate successivamente.
Sintesi del Caso | Un dipendente è stato licenziato per aver superato il periodo di comporto previsto nella contrattazione collettiva. |
Questione Dibattuta | Era in discussione la definizione di ricovero e se i giorni di accesso al pronto soccorso dovessero essere computati nel periodo di comporto. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giorni di accesso al pronto soccorso dovessero essere inclusi nella definizione di ricovero contenuta nel CCNL Carta Industria e, quindi, non dovessero essere conteggiati nel periodo di comporto. Il licenziamento irrogato era nullo per violazione dell'articolo 2110 del Codice Civile. |
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