Frodi carosello. Detraibilità negata per l'operatore che sapeva o avrebbe dovuto sapere
Pubblicato il 29 agosto 2013
Nel testo della
sentenza n. 19746 depositata il 28 agosto 2013, la Corte di cassazione ha ricordato che, nell'ambito delle cosiddette frodi carosello, il meccanismo dell'operazione e gli scopi che la stessa si propone, fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all'accordo simulatorio del beneficiario finale.
Da ciò consegue – continuano i giudici di legittimità - che, in applicazione del principio sancito dall'articolo 17 della Direttiva n. 77/388/CEE, l'Iva assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile “
anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell'intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari”.