Frodi carosello con perdita del diritto alla detrazione e non imponibilità Iva

Pubblicato il 19 dicembre 2014 Un contribuente, che risulta essere coinvolto in una frode fiscale nell’ambito di una cessione a catena, può vedersi negata la spettanza dei diritti di detrazione, esenzione (non imponibilità) o rimborso dell’Iva pagata a monte, relativamente ai beni oggetto della cessione intracomunitaria.

Il soggetto passivo, dunque, può vedersi contestati i suddetti diritti, in quanto si presume che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto di quei beni era oggetto di frode, anche in assenza di specifiche disposizioni nazionali e anche se l’evasione dell’Imposta si è concretizzata in un altro Paese Ue.

Queste le conclusioni della Corte di giustizia Ue, espresse nella sentenza del 18 dicembre 2014, relativa alle cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-164/13, che interessano specificatamente i Paesi Bassi ma hanno riflessi anche su tutti gli altri 28 Stati membri.

Cessioni intracomunitarie e diniego diritti Iva

La Corte Europea riferendosi ad un caso specifico di frode carosello ribadisce l’importanza del dovere dei soggetti passivi di agire in buona fede e con diligenza, pena il rischio di vedersi negare i diritti di detrazione, esenzione o rimborso dell’Iva, a prescindere dal fatto che l’ordinamento nazionale non ne preveda lo specifico diniego e che la frode sia stata attuata in uno Stato membro diverso da quello in cui il soggetto passivo ha chiesto di godere dei diritti in questione.

Dunque, secondo la Corte:

- nell’ambito di una cessione intracomunitaria, sono le autorità e i giudici nazionali che possono opporre il diniego del beneficio dei diritti di detrazione, esenzione o rimborso dell’Iva al soggetto passivo se è dimostrato che egli “sapeva o avrebbe dovuto sapere” di partecipare ad una frode o ad un abuso, la cui esistenza è provata da elementi oggettivi;

-il diniego di tali diritti e, inoltre, ammesso, da parte dei giudici nazionali, anche nel caso in cui l’ordinamento interno non contenga previsioni in tal senso e, dunque, lo stesso soggetto abbia rispettato le condizioni formali previste dalla normativa nazionale per poter beneficiare dei diritti di detrazione, esenzione o rimborso dell’iva.

Il diniego non equivale a imporre un obbligo al singolo contribuente, ma è la pura conseguenza della constatazione dell'assenza delle condizioni oggettive richieste per l'esercizio di quei diritti.
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