Il momento rilevante ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sui fringe benefit per le auto aziendali date in uso promiscuo, fissata dalla Legge di Bilancio 2020, è quello della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'attribuzione del benefit.
E' una delle precisazioni fornite dalla risoluzione n. 46 del 14 agosto 2020 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, in cui si fa il punto su quanto previsto dal comma 632 della L. n. 160/2019, concernente la nuova disciplina per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.
In base al dettato normativo, il fringe benefit va computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle ACI moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km. Più il veicolo è ecologico e più è alto il benefit.
Il punto su cui sorgono dubbi riguarda l'ambito temporale: la norma riporta che la novità si applica a partire dai contratti stipulati dal 1° luglio 2020, escludendo i contratti già in essere, per i quali continua ad applicarsi la vecchia disciplina. Ci si chiede se l’immatricolazione del veicolo debba essere effettuata necessariamente dopo la data di stipula del contratto oppure anche antecedentemente, purché dopo il 1° gennaio 2020.
Su questo la risoluzione n. 46/2020 specifica che la data del 1° luglio deve essere presa come spartiacque sia per l’immatricolazione delle auto che per gli accordi tra le parti: solo dopo tale data si può considerare soddisfatto il requisito temporale relativo all'immatricolazione.
Inoltre è richiesto che gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori siano “concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”.
Per individuare momento rilevante della stipula del contratto, va fatto riferimento alla sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del benefit.
Infine, nel caso in cui i il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma per un veicolo immatricolato prima di tale data, il corretto trattamento fiscale va individuato nei principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente.
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