Forza maggiore e agevolazione prima casa

Pubblicato il 11 febbraio 2016

La decadenza dal beneficio “prima casa” non può essere impedita da nessun evento, nemmeno da cause di forza maggiore, qualora il contribuente non trasferisca la propria residenza, entro 18 mesi dal rogito, nel Comune dove si trova l'immobile oggetto di agevolazione.

Tale principio – affermato dalla Corte di cassazione - rappresenta una netta inversione dell'orientamento finora presente nella giurisprudenza di legittimità e, talvolta, anche di merito.

La forza maggiore

C'e da sottolineare come il concetto di forza maggiore non sia presente nella normativa afferente l'agevolazione “prima casa” (nota II-bis, tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/86) bensì sia stato introdotto dai giudici come evento, caratterizzato da imprevedibilità, inevitabilità e non imputabilità, atto a non consentire al contribuente il trasferimento nell'immobile adibito a “prima casa” (ad esempio lesioni dell'immobile dovute ad eventi sismici).

Dietrofront della Cassazione: trasferimento come onere e non obbligo

Con la sentenza n. 2616 depositata il 10 febbraio 2016, la Cassazione cambia decisamente orientamento affermando che non è possibile invocare la forza maggiore in caso di mancato trasferimento nel Comune ove si trova l'immobile, entro i richiesti 18 mesi dal rogito.

Secondo i magistrati fare ricorso al concetto di forza maggiore sarebbe errato perchè si parte da un presupposto non veritiero: il trasferimento della residenza non va visto come un obbligo del contribuente bensì come un onere. E l'onere è una posizione giuridica soggettiva che deve essere adottata qualora si voglia realizzare un interesse proprio. E la mancata attuazione dell'onere non comporta l'applicazione di sanzioni.

In conclusione la sentenza afferma il seguente principio: qualora l'acquirente richieda l'agevolazione “prima casa”, con conseguente impegno a stabilire la propria residenza nel territorio del Comune dove si trova l 'immobile acquistato nei 18 mesi successivi all'acquisto, tale il trasferimento deve essere visto come un onere che va esercitato nell'indicato termine a pena di decadenza, “sul decorso del quale nessuna rilevanza va riconosciuta ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all'acquirente”.

A ben vedere, tale costruzione è parzialmente attaccabile in quanto la normativa, in realtà, prevede l'applicazione della sanzione trascorsi i detti 18 mesi senza che il soggetto beneficiario abbia effettuato il trasferimento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy