Corsia preferenziale nella scelta del Foro per i cittadini diffamati durante programmi in Tv. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza del 13 ottobre 2009 n. 21661.
In questi casi, sostengono i Supremi giudici, occorre attribuire la competenza al giudice del luogo in cui si realizza il danno del danneggiato che non è identificato nella sede dello studio televisivo bensì nel luogo di residenza dell’offeso, avendo questo subito una violazione dell’onore.
E’ infatti nella sede dove la persona vive, lavora e mantiene i contatti personali che si verifica il vero danno della diffamazione, anche se avvenuta durante una trasmissione televisiva.
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