Si forniscono precisazioni in merito alla registrazione delle fatture da parte del cessionario nel caso di fornitore in regime di esonero, alla luce dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica.
L’agenzia delle Entrate, con risposta n. 132 del 30 aprile 2019, sottolinea che gli adempimenti dei cessionari e dei committenti di produttori agricoli non sono stati variati a seguito dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica.
Il regime Iva (Dpr 633/72) di esonero per i produttori agricoli di limitate dimensioni, stabilisce che il cessionario/acquirente, soggetto passivo Iva, che ha rapporti con tali soggetti deve emettere un’autofattura (dal 1° gennaio 2019 elettronica), indicando la relativa imposta, consegnarne una copia al produttore agricolo e registrarla separatamente.
Per quanto riguarda la numerazione delle fatture, l’Agenzia richiama quanto affermato dalla risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013, secondo la quale è consentita qualsiasi tipologia di numerazione progressiva purché garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
Pertanto, il cessionario, nel tenere un’ordinata contabilità, è libero di scegliere il modo più confacente alla propria organizzazione, con l’unico limite dell’univocità, ossia dell’identificazione certa del documento, anche tramite la sua data, così da evitare duplicazioni od ostacoli all’attività di controllo.
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