Formazione per i preposti, i chiarimenti del Ministero del lavoro

Pubblicato il 04 novembre 2024

La sicurezza sul lavoro, in particolare la formazione per i preposti, oggetto dell’Interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 in cui il Ministero del lavoro risponde ad un quesito riguardante la periodicità del loro aggiornamento formativo.

La formazione dei preposti secondo il D.Lgs. n. 81/2008

L’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce le regole essenziali per garantire la formazione dei lavoratori e, in particolare, dei preposti e dei dirigenti.

Questo articolo definisce che la formazione debba essere “adeguata e specifica”, oltre a prevedere un aggiornamento periodico.

Per i preposti, che svolgono un ruolo chiave nel garantire la sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, la formazione deve rispondere a requisiti di qualità e frequenza che ne assicurino l’efficacia.

Uno degli elementi centrali per l'applicazione di questi requisiti è l'Accordo Stato-Regioni, che definisce la durata e le modalità della formazione in ambito di salute e sicurezza.

L’accordo attualmente in vigore, datato 2011, prevede per i preposti un aggiornamento quinquennale della formazione, con una durata minima di sei ore.

Tuttavia, negli ultimi anni, con l’introduzione di nuove disposizioni nel Testo unico, si è creata una certa incertezza normativa circa l’eventuale revisione di questa cadenza, anche in assenza di un nuovo accordo.

L’Interpello n. 6/2024 mira dunque proprio a chiarire se il periodo di aggiornamento debba rimanere quinquennale, secondo le indicazioni del 2011, o se debba essere ridotto a due anni, come previsto dal comma 7-ter dell’articolo 37.

Obblighi formativi

Il comma 7-ter dell’art. 37 del decreto legislativo n. 81/2008, introdotto dal decreto legge n. 146/2021, specifica nuovi obblighi per la formazione dei preposti, introducendo l’aggiornamento biennale come periodicità minima.

Questa disposizione stabilisce che la formazione dei preposti debba avvenire interamente in presenza e che debba essere rinnovata con una frequenza di almeno due anni, al fine di garantire che le conoscenze siano sempre aggiornate e adeguate ai rischi emergenti.

L’introduzione del comma 7-ter ha portato a interpretazioni divergenti tra operatori e aziende poiché, pur indicando una cadenza biennale, non è stata ancora supportata da un nuovo Accordo Stato-Regioni che formalizzi tali cambiamenti.

Questo interpello dunque evidenzia la necessità di un chiarimento interpretativo: secondo la Commissione per gli interpelli, infatti, il termine biennale stabilito dal comma 7-ter entrerà pienamente in vigore solo con l’adozione di un nuovo accordo.

Fino a quel momento, si continua ad applicare la cadenza quinquennale, per garantire uniformità di adempimenti a livello nazionale.

NOTA BENE: l'approvazione del nuovo accordo sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro è prevista per Il 7 novembre 2024.

Il quesito

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha sollevato una questione di interpretazione normativa sulla cadenza dell'aggiornamento formativo dei preposti, chiedendo un chiarimento sulla periodicità di tale obbligo.

Il CNI ha quindi posto alla Commissione per gli interpelli due possibili interpretazioni.

La tesi A sostiene che, nonostante la mancanza di un nuovo Accordo Stato-Regioni, l’aggiornamento formativo dei preposti debba già essere biennale, come stabilito dal comma 7-ter dell’art. 37 del decreto legislativo n. 81/2008.

Questo approccio mira a conformarsi alla recente modifica normativa che richiede un aggiornamento più frequente per garantire che le competenze dei preposti siano allineate ai rischi emergenti nei luoghi di lavoro.

D'altro canto, la tesi B propone che si continui ad applicare l'aggiornamento quinquennale stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 2011, che, a tutt’oggi, rappresenta l’ultimo accordo ufficiale in materia di formazione obbligatoria per i preposti.

Secondo questa interpretazione, la cadenza biennale entrerà in vigore solo una volta che sarà adottato un nuovo accordo.

La risposta della Commissione

La Commissione per gli interpelli, nella sua risposta, ha preso una posizione chiara e dettagliata in merito alla questione sollevata.

Confermando la validità della tesi B proposta dal CNI, la Commissione ha affermato che, in assenza di un nuovo Accordo Stato-Regioni, resta applicabile la periodicità quinquennale stabilita nel 2011.

Pertanto, fino alla conclusione e approvazione di un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, la formazione obbligatoria per i preposti continua a seguire le tempistiche previste dall'ultimo accordo ufficiale.

Questa interpretazione si basa su una lettura attenta del quadro normativo e si allinea con le disposizioni vigenti, confermando che il comma 7-ter, pur introducendo l’obbligo di aggiornamento biennale, non può prevalere su quanto stabilito nell’accordo del 2011 senza una formalizzazione attraverso un nuovo testo concordato tra Stato e Regioni.

In altre parole, l’aggiornamento formativo biennale diventerà obbligatorio solo dopo la ratifica di un accordo aggiornato.

Motivazioni

La risposta della Commissione non solo conferma la validità dell’Accordo Stato-Regioni del 2011, ma si fonda anche su una serie di motivazioni normative ed interpretative.

Un punto di riferimento fondamentale per la Commissione è la circolare n. 1 del 2022 emanata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in base alla quale, in mancanza del nuovo accordo previsto, i datori di lavoro sono tenuti a rispettare ancora i termini fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 2011.

Pertanto, la formazione dei preposti rimane soggetta all’obbligo di aggiornamento quinquennale fino a nuova disposizione.

Un ulteriore aspetto riguarda il ruolo della Conferenza Stato-Regioni, organo istituzionale incaricato di coordinare e adottare gli accordi sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza.

L’approvazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni è, infatti, necessaria per garantire che la normativa sia applicabile in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, evitando così differenze interpretative e possibili sanzioni per mancato adeguamento. La Commissione ha dunque ribadito che, in assenza di un nuovo accordo, qualsiasi modifica relativa alla periodicità dell’aggiornamento dei preposti non è ancora vincolante.

Faq

1. Qual è l’oggetto dell’Interpello n. 6/2024?

L’Interpello n. 6/2024 riguarda un chiarimento richiesto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri sulla periodicità dell’aggiornamento formativo obbligatorio per i preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nello specifico se la cadenza debba essere biennale o quinquennale.

2. Cosa stabilisce l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 sulla formazione dei preposti?

L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede che i preposti ricevano una formazione specifica e adeguata in tema di sicurezza, con aggiornamenti periodici. La normativa delega alla Conferenza Stato-Regioni la definizione di durata e modalità di questa formazione.

3. Qual è la differenza tra la cadenza biennale e quella quinquennale dell’aggiornamento?

La cadenza biennale è stabilita dal comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, introdotto con il D.L. 146/2021, e prevede che i preposti debbano aggiornarsi ogni due anni. Tuttavia, l’Accordo Stato-Regioni del 2011 prevede una cadenza quinquennale e rimane attualmente in vigore fino all'adozione di un nuovo accordo.

4. Perché è necessario un nuovo Accordo Stato-Regioni?

Un nuovo Accordo Stato-Regioni è necessario per ufficializzare la cadenza biennale prevista dal comma 7-ter. Questo accordo garantisce uniformità normativa a livello nazionale, assicurando che i datori di lavoro abbiano regole chiare da seguire per gli aggiornamenti formativi dei preposti.

5. Come ha risposto la Commissione per gli interpelli al quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri?

La Commissione per gli interpelli ha chiarito che, fino alla pubblicazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni, si applica la periodicità quinquennale stabilita nell’accordo del 2011. Di conseguenza, l’obbligo di aggiornamento biennale entrerà in vigore solo con l’adozione di un nuovo testo ufficiale.

6. Cosa prevede la circolare INL n. 1 del 2022 sulla formazione dei preposti?

La circolare INL n. 1 del 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ribadisce che, in assenza del nuovo accordo, resta in vigore l’Accordo Stato-Regioni del 2011. Quindi, i preposti devono aggiornarsi con cadenza quinquennale fino alla formalizzazione di un nuovo accordo.

7. Quali sono le implicazioni pratiche per i datori di lavoro?

I datori di lavoro sono tenuti a seguire la periodicità quinquennale dell’aggiornamento formativo per i preposti, come stabilito nell’Accordo Stato-Regioni del 2011. Questo permette loro di rispettare gli obblighi normativi senza il rischio di incorrere in sanzioni fino alla pubblicazione di un nuovo accordo.

8. Quali sono i rischi se un’azienda sceglie di applicare già ora l’aggiornamento biennale?

Se un’azienda sceglie di applicare l’aggiornamento biennale prima dell’adozione del nuovo accordo, non incorre in sanzioni. Tuttavia, il rispetto dell’Accordo del 2011 è sufficiente per la conformità normativa. Adottare la cadenza biennale potrebbe comportare maggiori costi e impegno organizzativo senza essere obbligatorio.

9. Quando entrerà in vigore l’aggiornamento biennale obbligatorio?

L’aggiornamento biennale diventerà obbligatorio solo dopo che sarà pubblicato un nuovo Accordo Stato-Regioni che includa tale cadenza, rendendo ufficiali le disposizioni del comma 7-ter.

10. Come possono i datori di lavoro rimanere aggiornati sui futuri cambiamenti normativi?

I datori di lavoro possono monitorare gli aggiornamenti normativi attraverso le comunicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le circolari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e gli eventuali nuovi interpelli o accordi della Conferenza Stato-Regioni.

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