Nel regime forfettario - ex articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - la plusvalenza per la cessione d’azienda non è tassabile, l’avviamento sì.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 478 dell’11 novembre 2019, preliminarmente chiarisce che: “le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario” (circolare n. 10/E del 4 aprile 2016)".
Sul corrispettivo imputabile all'avviamento, invece, spiega che: "non si è in presenza di un plusvalore relativo a un bene relativo all'impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma di un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica, in quanto tale riconducibile nell'ambito dei ricavi di cui al comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014".
Il contribuente, indica l’Agenzia nella risposta, può operare come segue:
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