I consulenti del lavoro ricordano la scadenza del 28 febbraio 2017 per gli imprenditori che adottano il regime contabile dei forfettari della legge n. 190/2014 (Stabilità 2015), titolari della contribuzione Ivs (iscritti tra gli artigiani e commercianti all'Inps con applicazione del minimale contributivo), ai fini della riduzione contributiva del 35%.
Si accede presentando il modulo di domanda disponibile sul portale Inps (cassetto previdenziale artigiani e commercianti).
Il modello deve essere compilato e trasmesso in via telematica entro il 28 febbraio 2017.
L'agevolazione non spetta agli iscritti alla gestione separata, ossia professionisti senza obbligo di iscrizione ad apposita cassa di previdenza.
Gli interessati dovranno versare i contributi fissi Ivs alle scadenze trimestrali (ridotti del 35%) e versare in sede di Modello Unico, se necessita, i contributi dovuti sulla somma eccedente il reddito minimale (sempre ridotto del 35%).
Il beneficio non è cumulabile con la riduzione contributiva per gli over 65 titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni Inps (50% dell'importo) e con l'agevolazione prevista per i collaboratori familiari under 21 di impresa familiare (riduzione di 3 punti percentuali).
Alcune precisazioni sugli interessati:
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