Forfettari, il riaddebito del bollo ha natura di ricavo/compenso

Pubblicato il 01 settembre 2022

Nessuna tregua per i contribuenti forfettari. Tornato di attualità per effetto della campagna elettorale, il regime agevolato è stato oggetto in questi anni di numerosi interventi normativi e di prassi che ne hanno corretto il tiro. Restano, tuttavia, ancora diversi punti oscuri ai quali la prassi dell’Agenzia delle Entrate sta cercando di fornire risposta. In particolare, con due recenti interpelli è stato chiarito, da una parte, che l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito e, dall’altro, il comportamento da adottare nel caso il contribuente detenga partecipazioni in una società di persone fallita.

Nello specifico, con la risposta all’interpello n. 428/E del 12 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate - nel presupposto che l'obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in “via principale” a carico del soggetto che emette la fattura – ha chiarito che, laddove il rimborso dell’imposta sia richiesto al cliente, tale ammontare è parte integrante del ricavo o compenso del contribuente forfettario e, conseguentemente, concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Nell’ambito della risposta all’interpello n. 422/E del 12 agosto viene, invece, chiarito che la dichiarazione di fallimento di una società di persone non esclude la possibile percezione di un reddito di partecipazione in capo al socio (essendo possibile, nel corso della procedura, l'esercizio provvisorio dell'impresa o, dopo la chiusura del fallimento, la ripartizione del residuo attivo) e, pertanto, lo stesso non può accedere al regime forfettario in quanto è integrata la causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lett. d) della L. 190/2014.

Da ultimo, appare utile ricordare le tempistiche della “moratoria” dalle sanzioni, ossia l’applicazione di un periodo di immunità per i forfettari attratti dal nuovo obbligo e-fattura. In base all’articolo 18, comma 3 del D.L. n. 36/2022,  per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 (ossia dall’1.7 al 30.9.2022), non sono colpiti dalle sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997 i contribuenti forfettari per i quali l’obbligo di e-fattura è operativo a partire dal 1° luglio 2022, sempreché la fattura elettronica sia stata emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Così, ad esempio, nel caso di operazioni effettuate nel mese di agosto il termine ultimo per l’emissione della fattura sarà il 30 settembre. Attenzione che dal 1° ottobre la moratoria viene meno e le fatture, da tale data, dovranno essere trasmesse entro i termini ordinari ossia entro il 12° giorno dall’effettuazione dell’operazione.

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