Come ogni anno, i contribuenti forfettari iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti possono presentare domanda per l’applicazione della riduzione spettante sui versamenti INPS: il termine è fissato al 28 febbraio.
Si tratta, si specifica, del caso in cui non si sia mai manifestata adesione all’agevolazione in quanto, per esempio è stata avviata l’attività nel corso del 2022. Infatti per coloro che hanno già presentato domanda, l’opzione viene rinnovata automaticamente gli anni successivi, salvo esplicita rinuncia.
E’ l’art. 1, comma 77 della L. 190/2014 che stabilisce, per imprenditori individuali con regime fiscale forfetario, la possibilità di ottenere una riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti INPS sul reddito minimale e su quello eccedente.
Come stabilito dalla circolare dell’Istituto n. 19 del 10 febbraio scorso, per il 2023 il reddito minimo annuo ai fini del calcolo del contributo Ivs è pari a € 17.504,00. Vengono, poi, applicate le aliquote del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti di età superiore a 21 anni; per titolati di partita Iva con età inferiore le aliquote scendono a 23,25% e 23,73%.
Nella medesima circolare viene anche indicata la contribuzione Ivs sul reddito eccedente il minimale.
Come anticipato, per ottenere la riduzione del 35% sui contributi dovuti è necessario presentare, se non già fatto in anni precedenti, domanda all’Inps entro il 28 febbraio in modalità telematica.
I soggetti devono accedere al “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” dal portale INPS e compilare l’apposito modulo spuntando l’opzione di adesione al “Regime agevolato, come da art. 1, comma 111 ss della legge n. 208/2015”.
Nell’ipotesi in cui il titolare della partita Iva cessi di applicare il regime forfettario avviene la perdita del beneficio dell’agevolazione in parola. Questo dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
Discorso a parte per il caso in cui il regime venga meno a causa dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate: la cessazione dell’agevolazione si ha partire dall’anno per il quale è stata accertata l’assenza dei presupposti per il regime forfettario.
La fine della riduzione contributiva determina l’applicazione della disciplina ordinaria per quanti riguarda i contributi dovuti e l’impossibilità di richiedere il beneficio qualora il soggetto medesimo possa nuovamente avvalersi del regime forfetario.
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