Il quadro RS della dichiarazione dei redditi dei contribuenti in regime forfetario e i collegati obblighi informativi sulle spese sostenute non verranno abrogati: le informazioni relative all’attività richieste nel quadro RS non possono essere desunte d’ufficio dall’Amministrazione finanziaria sulla base dei dati della fatturazione elettronica.
Questa, in sintesi, la risposta che è stata offerta dal MEF in Commissione Finanze alla Camera ad una interrogazione parlamentare a firma del deputato Emiliano Fenu.
Nel question time n. 5-01478 reso lo scorso 17 ottobre, si è motivato l’invio delle lettere di compliance da parte dell’Amministrazione finanziaria per la mancata compilazione del quadro RS dei forfetari, relativamente all’annualità 2021 con possibilità di risposta agli alert rinviata al 30 novembre 2024.
Il MEF ha ribadito come obiettivo principale del Fisco sia quello di non aggravare i contribuenti con una duplice richiesta di dati, che potrebbero invece essere già a disposizione.
Per un approfondimento si legga il post: “Forfetari, lettere di compliance per carenze del quadro RS”.
La conversione in legge del Dl n. 132/2023 (c.d. Decreto proroghe fiscali), recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, ha concesso un rinvio dell'obbligo di compilazione delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività da riportare, ai soli fini informativi, nel quadro RS del modello redditi, dei contribuenti forfetari: adempimento questo ritenuto importante per l'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, il MEF ha ritenuto che la proroga concessa dal legislatore non ha mutato la normativa (comma 73 dell'art. 1 della Legge 190/2014), che vincola attualmente i fruitori del regime agevolato a compilare il quadro RS, non incidendo sull'adempimento dichiarativo né per l'anno in corso né per quelli precedenti, e limitando per il solo periodo d'imposta citato, a rimettere in termini i contribuenti forfetari, che potranno, pertanto, inviare i dati entro il 30 novembre 2024 senza l'applicazione di sanzioni.
Nella risposta parlamentare si evidenzia che la ratio di tali obblighi informativi sarebbe quella di consentire all'Agenzia delle entrate di svolgere la propria attività finalizzata all'incremento della compliance dichiarativa e all'analisi del rischio sui soggetti in regime forfetario per i quali, non trovando applicazione gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), mancano altre fonti informative.
Il MEF arriva, dunque, a concludere che il Fisco non deve chiedere una duplicazione di documenti e informazioni già in suo possesso; ma questo non è ciò che è successo con l’invio delle lettere di compliance per la mancata compilazione del quadro RS dei forfetari.
NOTA BENE: Per quanto riguarda i dati richiesti nella compilazione del quadro RS, non c’è una duplicazione delle richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Le motivazioni sono da imputare alle seguenti circostanze:
Con la risposta parlamentare, quindi, è stato evidenziato che non ci sarà alcuna abrogazione o revisione dell'obbligo di compilazione delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività da riportare, ai soli fini informativi, nel quadro RS del modello redditi, ritenuto importante per l'Amministrazione finanziaria
La permanenza dell’obbligo comunicativo nel quadro RS sarebbe da ricercarsi proprio nel fatto che:
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