La legge n. 190 del 23 dicembre 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto il c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Il suddetto regime viene successivamente modificato, in particolare, dalla Legge di Bilancio 2019 che ha esteso l’ambito di applicazione della norma. A seguito di tali modifiche, negli ultimi mesi dell’anno dovrà essere eseguito un “test” sulla prevalenza dell’attività, per verificare se sussistono i requisiti che permettano agli stessi contribuenti di rimanere o meno (nel 2020) in tale regime agevolato. Tra le situazioni sotto osservazione, vi sono in particolare i contratti a tempo determinato, le collaborazioni e si dovranno tenere in considerazione oltre al superamento dei ricavi/compensi, la presenza di rapporti partecipativi che risulteranno incompatibili e la prevalenza di proventi incassati dai datori di lavoro (attuali o precedenti).
Con le modifiche che si sono susseguite in particolare alla lettera d-bis dell’articolo 1, comma 57, della citata legge 190/2014, per opera della legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 9), e marginalmente anche dalla conversione in legge del D.L. 135/2018 (articolo 1-bis, comma 3), non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro, o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Sono esclusi dalla disposizione i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
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