Fondo vittime dell’amianto anche per esposizione non professionale

Pubblicato il 10 novembre 2015

La Legge di Stabilità 2015 ha esteso le prestazioni erogate dal Fondo vittime dell’amianto, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, a malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all’amianto.

Con D.I. 4 settembre 2015, pubblicato in data 12 ottobre 2015, sono state fissate la misura e le modalità di erogazione della nuova prestazione, per cui l’INAIL, con circolare n. 76 del 6 novembre 2015, ha fornito le prime istruzioni in merito.

Soggetti aventi diritto e istanza

Hanno diritto alla prestazione una tantum tutti i soggetti che, nel periodo 2015-2017, risultino affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto, ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.

La prestazione economica, nella misura di 5.600 euro, è corrisposta una tantum, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto, su domanda dell’avente diritto che va presentata o trasmessa alla Sede territoriale dell’Istituto, competente per domicilio dell’interessato, sulla modulistica allegata alla circolare stessa.

Qualora il malato sia impossibilitato, l’istanza può essere presentata da un altro soggetto munito di specifica delega e documento originale dell’avente diritto.

In caso di decesso dell’avente diritto avvenuto successivamente all’1 gennaio 2015, la prestazione può essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell’ipotesi in cui il de cuius abbia presentato l’istanza prima della morte.

Cumulabilità

Si ricorda, infine, che tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale, di cui al D.I. n. 30 del 12 gennaio 2011.

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