L’INAIL ha determinato la quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo per le vittime amianto gli anni 2016 e 2017.
La determinazione di tale quota percentuale del risarcimento del danno deve essere uguale per tutti gli aventi diritto che abbiano presentato domanda di accesso alle prestazioni del Fondo, in considerazione del numero delle domande pervenute ritenute accoglibili, nonché dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti nelle sentenze e nel rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Dato il numero esiguo delle domande ritenute accoglibili per gli anni 2016 e 2017 e del loro limitato ammontare, il Presidente dell’INAIL, con Determina n. 272 del 12 giugno 2017 ha fissato la quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo vittime amianto sia per l’anno 2016 che per l’anno 2017, nella misura pari al 100% dell’importo spettante agli eredi.
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