Il 9 gennaio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 il Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) del 4 dicembre 2020, concernente l’istituzione del “Fondo TRIS” (Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico).
Il Fondo, in particolare, ha la finalità di assicurare un assegno straordinario di sostegno al reddito ai lavoratori cessati dal servizio che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata nei successivi 5 anni, nonché di favorire percorsi di innovazione delle organizzazioni aziendali, di ricambio generazionale e rinnovamento delle professionalità.
I destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti con qualsiasi qualifica e categoria legale, compresi i dirigenti, dei settori industriali chimico, farmaceutico, fibre chimiche, abrasivi, lubrificanti e GPL, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
Il Fondo, in particolare, ha le seguenti finalità:
I destinatari dell'assegno straordinario sono i lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori forniscono idonea documentazione al fine di verificare il necessario requisito contributivo.
Ai lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia è riconosciuto il versamento della contribuzione correlata, per i periodi non coperti da altra assicurazione obbligatoria o figurativa, fino al raggiungimento del diritto alla pensione.
Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno al reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'importo dell'assegno è ridotto in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.
L'assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione. La contribuzione correlata, laddove prevista, è corrisposta sino al raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata.
L'erogazione dell'assegno straordinario, compresa la contribuzione correlata, laddove prevista per la pensione anticipata, non potrà avere una durata superiore a 60 mesi dalla data di decorrenza di accesso al Fondo.
Il lavoratore ha la facoltà di richiedere in un'unica soluzione l'assegno straordinario, che è pari ad un importo corrispondente al 50% della prestazione che sarebbe spettata in forma rateale.
Per ottenere le prestazioni dell'assegno straordinario è necessario un accordo sindacale, nell'ambito del quale si conviene l'accesso al Fondo dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti soggettivi.
Il diritto di accesso al Fondo è perfezionato con una successiva intesa tra azienda e lavoratore in cui le parti esprimono la volontà vincolante di attivare il Fondo con l'indicazione della specifica prestazione richiesta.
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