Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: l’Inps dispone – con messaggio n. 4498 del 14 dicembre 2022 - la semplificazione degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale.
Nella nota l’Istituto rammenta che vige l’obbligo di autocertificare, entro il 31 dicembre di ciascun anno utilizzando il modello “SR85” (vedi messaggio n. 1615 del 19 aprile 2019), di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di avere svolto la predetta attività, con indicazione dei periodi. In assenza di tale autocertificazione, è prevista la sospensione della prestazione del Fondo.
In merito a tale adempimento, l’Inps opera una semplificazione: per rendere più agevole la liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo in parola e ridurre i tempi di definizione dei pagamenti delle stesse, il modello “SR85”non dovrà più essere trasmesso dai lavoratori appartenenti al personale di terra.
Si aggiunge che la novità vale anche per il 2022: infatti, i modelli già trasmessi non saranno oggetto di valutazione ai fini della liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo.
NOTA BENE: Viene precisato che l’obbligo di trasmissione del citato modello rimane in vigore in capo al personale navigante.
Invece, tutti i lavoratori del comparto, sia personale navigante che di terra, hanno l’obbligo di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.
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