Il 5 gennaio 2021 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione “Pubblicità legale”, il Decreto Interministeriale n. 14595 del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 10 dicembre 2020, concernente la determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva del “Fondo per le vittime dell’amianto”, relativo all’anno 2020 (decreto adottato sulla base della determinazione INAIL n. 162 del 17 settembre 2019), pari al 20%.
Hanno diritto alla prestazione aggiuntiva “Fondo vittime amianto” i titolari di rendita INAIL (indennizzo INAIL) per il riconoscimento di patologie asbesto correlate.
Il contributo aggiuntivo del predetto Fondo è stabilito in percentuale sulla rendita, in base ai fondi disponibili, considerata l'entità del primo acconto.
L’INAIL eroga il conguaglio entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pagamento del secondo acconto. Si ricorda, inoltre, che la prestazione aggiuntiva del Fondo è una indennità non soggetta a tassazione IRPEF.
Hanno diritto alla prestazione aggiuntiva “Fondo vittime amianto” i titolari di rendita INAIL, ovvero chi ha ottenuto l'indennizzo INAIL, in seguito a riconoscimento di patologie asbesto correlate.
L'INAIL ha ricompreso alcune malattie da amianto di origine professionale in tre liste (cd. “lista malattia professionale INAIL”).
Nella predetta lista sono contemplate le malattie asbesto la cui origine lavorativa è di "elevata probabilità", ossia: asbestosi polmonare; placche pleuriche e ispessimenti pleurici; mesotelioma pleurico; mesotelioma pericardico; mesotelioma peritoneale; mesotelioma della tunica vaginale del testicolo; tumore del polmone; tumore della laringe; tumore alle ovaie.
Tali malattie asbesto si presumono di origine professionale, quindi l’INAIL deve fornire l’indennizzo danno biologico ed erogare la rendita in quanto è sufficiente la prova della presenza dell’asbesto nell’ambiente lavorativo per ottenere il riconoscimento delle prestazioni previdenziali, senza dover superare alcun valore limite o alcuna soglia.
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