L’atto di costituzione di un fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia è suscettibile di essere dichiarato inefficace a norma dell’articolo 64 della Legge fallimentare, verso la massa dei creditori del fallimento, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione che possa integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.
Situazione, questa, che la Corte di cassazione ha ritenuto non integrata nel caso sottoposto al suo esame, in cui una donna si era opposta alla declaratoria di inefficacia di un atto di costituzione di immobili nel fondo patrimoniale che era stato stipulato, dalla stessa e dal coniuge, nel biennio anteriore al fallimento dell’attività di cui era titolare il marito.
Secondo la Suprema Corte, la prospettazione della ricorrente, volta ad affermare come integrata la situazione sopra indicata per il mero fatto dell’estensione del fondo all’appartamento costituente abitazione familiare, contrastava con l’orientamento di legittimità enunciato.
Nella decisione di merito - è stato osservato con ordinanza n. 2820 del 6 febbraio 2018 - era stato coerentemente messo in risalto il fatto che la prova circa l’esistenza della condizione che poteva escludere l’inefficacia dell’atto, non poteva dirsi certamente raggiunta, visto che i figli della coppia erano, allo stato, tutti adulti e titolari di proprie attività imprenditoriali.
Il ricorso, in definitiva, è stato ritenuto inammissibile.
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