Pubblicato in data 26 novembre 2024, nella sezione Pubblicità legale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’atteso decreto che dà avvio ad una nuova edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC), denominato quest'anno anche "Competenze per le innovazioni".
Pur confermando l’impianto generale delle precedenti edizioni, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, datato 10 ottobre 2024, presenta molte novità degne di nota.
In attesa di conoscere eventuali ulteriori elementi indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'Avviso pubblico in pubblicazione, vediamo cosa prevede la terza edizione del Fondo Nuove Competenze.
Come previsto nelle precedenti edizioni, a poter accedere al FNC sono i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono essere sottoscritti:
Per le aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali, in via di massima e fatte salve specifiche eccezioni, gli accordi devono essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo di riferimento.
Gli accordi devono rispettare l’articolo 88 del D.L. 34/2020 e successive modifiche e contenere i seguenti elementi minimi:
Eventuali ulteriori elementi saranno indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'Avviso pubblico
ATTENZIONE. Il decreto interministeriale non prevede specifici limiti temporali per la sottoscrizione degli accordi in parola
Una delle innovazioni più rilevanti è la suddivisione del FNC in tre linee di intervento, alternative. I datori di lavoro possono presentare un’unica istanza scegliendo infatti tra le seguenti linee di intervento.
Destinati a sistemi/gruppi di imprese guidati da grandi datori di lavoro di riferimento o Big Player. Il progetto formativo deve:
Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Sistema Formativo è fissato in 12 milioni di euro.
Si tratta di sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell'ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica.
Il progetto formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificabili come grande impresa, ma comunque prevedere una capofila.
Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Filiera Formativa è fissato in 8 milioni di euro.
Singole aziende che rispettino i requisiti formativi e contrattuali.
Il contributo massimo è fissato a 2 milioni di euro per ogni datore di lavoro.
La dotazione complessiva del FNC per il 2024 ammonta a 730 milioni di euro, suddivisi inizialmente come segue:
Al finanziamento del FNC potranno ulteriormente concorrere anche le risorse del Programma Operativo Complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali di FSE+ nonché, per le specifiche finalità, il fondo per la formazione e il sostegno al reddito.
La ripartizione delle risorse può essere modificata tramite decreti direttoriali sulla base dell’andamento della spesa.
I progetti formativi devono rispondere ai fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto che intervengono nei seguenti ambiti:
I progetti formativi per l'accrescimento delle competenze dei lavoratori devono:
La formazione, salvo diverse regole riportate nell'Avviso (che, stabilisce il decreto, prevarranno su queste norme), può essere erogata da Enti accreditati presso le Regioni o le Province Autonome di Trento e Bolzano o da Enti titolati ai sensi del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 per le aziende che partecipano come aderenti a un Fondo Paritetico Interprofessionale e, nei casi ammessi, anche per le aziende senza Fondo Paritetico Interprofessionale.
Per i datori di lavoro aderenti ai Fondi Paritetici Interprofessionali, la formazione può essere finanziata dai Fondi stessi, anche attraverso voucher spendibili nell'ambito di apposite library.
La formazione potrà iniziare solo successivamente all'ammissione a contributo sull'avviso FNC.
I datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale devono indicare obbligatoriamente, al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione, il Fondo Paritetico Interprofessionale a cui aderiscono alla data di pubblicazione del presente Decreto.
NOTA BENE: Il datore di lavoro può partecipare a FNC senza Fondo Paritetico Interprofessionale solo nei seguenti casi:
Il FNC finanzia parte del costo orario dei lavoratori coinvolti, in coerenza con le intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, nei percorsi formativi.
Tabella riassuntiva delle modalità di rimborso previste dal Fondo Nuove Competenze (FNC):
Modalità di Rimborso |
Descrizione |
a) Retribuzione oraria |
Finanziata al 60% del totale. Calcolo basato sulla retribuzione teorica mensile comunicata all'INPS (moltiplicata per 12 mesi e suddivisa per 1.720 ore annue standard, come da nota EGESIF 14-0017). NOTA BENE: Al netto degli oneri di cui alla lettera b) |
b) Contributi previdenziali |
Rimborso integrale degli oneri previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico del lavoratore, al netto di sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza. NOTA BENE: Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l'aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a) |
c) Quote maggiorate - 80% |
Applicabile in caso di interventi di sistemi formativi o filiere formative (art. 1, comma 4, punti a e b). |
d) Quote maggiorate - 100% (disoccupati) |
Per disoccupati da almeno 12 mesi, assunti dopo la pubblicazione del decreto e prima dell'inizio della formazione. |
e) Quote maggiorate - 100% (apprendistato di terzo livello) |
Per lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello). successivamente alla data di pubblicazione del decreto e prima dell'avvio della formazione. Ore di formazione finanziate non devono coincidere con quelle di formazione interna. |
f) Bonus per assunzioni di disoccupati |
800 euro per ciascun disoccupato assunto (contratto a tempo indeterminato o apprendistato), se almeno il 70% dei partecipanti disoccupati è assunto entro la richiesta di saldo. |
g) Bonus per contratti stagionali |
300 euro per disoccupati formati e poi assunti con contratto stagionale (minimo 120 giorni) nei settori turismo e agricoltura (codici ATECO indicati nell’Avviso). |
I datori di lavoro possono richiedere un’anticipazione fino al 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione.
Le istanze devono essere presentate secondo le modalità definite nell’Avviso pubblico, che sarà pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
È previsto un coinvolgimento delle Regioni e delle Province Autonome nella valutazione dei progetti, con un meccanismo di silenzio assenso entro 10 giorni.
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