Il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento della formazione da parte del Fondo interprofessionale? A questa domanda risponde l’ANPAL con una nuova faq pubblicata sul sito ufficiale dell’Agenzia il 22 maggio 2023.
Il paragrafo 7 dell’Avviso pubblico Fondo nuove competenze 2022 (secondo le disposizioni del decreto interministeriale 22 settembre 2022), stabilisce le modalità di erogazione della formazione finanziata dal Fondo nuove competenze.
Per effetto delle integrazioni operate dal D.C.S. n. 345 del 12 dicembre 2022, il paragrafo in parola dispone, in particolare, che:
Illustrate le regole generali da osservare nell’erogazione della formazione finanziata, veniamo al quesito posto (e risolto) dall’ANPAL: è legittima la rinuncia al finanziamento da parte del Fondo interprofessionale a cui il datore di lavoro è iscritto?
Ad avviso dell’ANPAL, no. Vediamo per quali motivi.
Il principio generale prevede che di norma un progetto formativo di Fondo nuove competenze sia finanziato dal Fondo paritetico interprofessionale (o dai Fondi paritetici interprofessionali, nel caso siano più di uno) a cui il datore di lavoro sia iscritto e che abbiano aderito all'iniziativa.
NOTA BENE: L’elenco di tali Fondi è pubblicato sul sito dell’ANPAL.
Fondi paritetici interprofessionali nazionali aderenti al Fnc - seconda edizione
Il datore di lavoro iscritto ad uno di questi Fondi non può discrezionalmente scegliere di partecipare al Fondo nuove competenze senza ricorrere all’intervento del Fondo di iscrizione.
La sussistenza di eventuali cause impeditive che, si ricorda, devono essere oggettive, non può essere individuata e dichiarata dal datore di lavoro, ma deve essere accertata dal Fondo paritetico interprofessionale e comunicata ad ANPAL nel corso dell'istruttoria della singola istanza.
ANPAL infine fa presente che saranno soggette a controlli tutte le domande di ammissione al contributo del Fondo nuove competenze in cui manca la dichiarazione, da parte dei datori di lavoro, di adesione al Fondo paritetico interprofessionale.
Sarà condotta una preliminare verifica presso INPS sull’effettiva iscrizione del datore di lavoro ad un Fondo. Se dovesse emergere l’iscrizione a un FPI, verrà data comunicazione al Fondo di iscrizione e ai datori di lavoro.
Il datore di lavoro potrà inviare l’eventuale integrazione dell’istanza e il Fondo di appartenenza dovrà valutare l'effettiva sussistenza, anche alla data di presentazione dell'istanza, di un impedimento oggettivo (ad. esempio, esaurimento delle risorse).
In assenza di un impedimento oggettivo alla data di presentazione dell’istanza, la domanda potrà essere valutata solo nel caso in cui vi sia ancora la possibilità di finanziamento da parte del Fondo. In caso contrario, sarà respinta.
Vale la pena da ultimo ricordare che il decreto Lavoro (articolo 19, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) ha incrementato le risorse del Fondo nuove competenze (articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020) e ha finanziato le intese finalizzate alla rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, sottoscritte a decorrere dal 2023 e volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.
Le risorse del Fondo nuove competenze finanzieranno parte della retribuzione oraria e gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi.
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