Fondo Nuove Competenze: attestazione finale dagli enti regionali accreditati
Pubblicato il 07 aprile 2023
Conclusa la fase di invio delle domande di ammissione ai contributi del Fondo Nuove Competenze - seconda edizione, l'ANPAL torna a fornire nuove indicazioni con la nota integrativa n. 4360 del 5 aprile 2023 in merito alle modalità di erogazione della formazione finanziata.
Fondo Nuove Competenze: erogazione della formazione
Giova ricordare che il paragrafo 7 dell'avviso pubblico relativo all’attuazione del Fondo Nuove Competenze – seconda edizione (come integrato dal D.C.S. n. 345 del 12.12.2022) dispone che:
- sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione ivi comprese le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per gli Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali (capoverso 1);
- non può invece essere soggetto erogatore dei percorsi formativi il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo (capoverso 2);
- l’attività di formazione è, di regola, finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali aderenti all’iniziativa il cui elenco è pubblicato sul sito ANPAL allo scadere dei 30 giorni previsti dal decreto per l’adesione (capoverso 3);
- nell’istanza di ammissione ai contributi va indicato il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale si aderisce. Il Fondo Paritetico Interprofessionale finanzia anche il progetto con finanziamento parziale purchè l’intero percorso formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal Fondo Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento a verifiche e controlli (capoverso 4);
- se il datore di lavoro non aderisce a Fondi Paritetici Interprofessionali o se il Fondo a cui aderisce non partecipa all’attuazione degli interventi del FNC o in presenza di ragioni oggettive che impediscano il finanziamento dei Fondi aderenti, la formazione è erogata da uno o più tra i soggetti indicati al capoverso 1 con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali (capoverso 5).
Fondo Nuove Competenze: attestazione delle competenze professionali
Il paragrafo 8 definisce le modalità di attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori prevedendo, al capoverso 5, che. nel caso in cui gli esiti dei percorsi formativi non siano referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro, le attestazioni debbano rispettare le logiche e la metodologia descritta nell’Atlante e nel Repertorio nazionale, secondo le indicazioni fornite da ANPAL.
Le attestazioni:
- possono essere prodotte dal soggetto erogatore della formazione secondo la disciplina prevista dal Fondo stesso nel caso in cui la formazione sia finanziata da un Fondo Paritetico Interprofessionale aderente al FNC;
- negli altri casi, devono essere prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale o regionale medesimo.
Fondo Nuove Competenze: ricorso agli enti regionali accreditati alla formazione
L'ANPAL, con la nota integrativa n. 4360 del 5 aprile 2023, fa presente che alcune Regioni non hanno ancora definito l’elenco degli enti titolati a livello regionale alla certificazione delle competenze in attuazione delle Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.
In attesa che vengano definiti tali elenchi, i datori di lavoro possono fare ricorso agli enti regionali accreditati alla formazione per erogare la formazione prevista dal Fondo nuove competenze e per rilasciare ai partecipanti l'attestazione finale.
Resta ovviamente ferma la possibilità di ricorrere agli enti titolati a livello nazionale.