Approvato il 10 novembre 2022 dall’Anpal, con il Decreto del proprio commissario straordinario n. 320, l’Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti alla seconda edizione del Fondo Nuove Competenze di cui all’art. 88 del D.L. n. 34/2020, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dello scorso 22 settembre.
Vediamone le modalità di attuazione, rese note dall’Anpal stesso con comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Istituito presso l’Anpal dall'articolo 88 del “Decreto Rilancio”, il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere economicamente i datori di lavoro del settore privato che destinano parte dell’orario di lavoro alla formazione dei propri dipendenti.
Nell’ambito della disponibilità finanziaria di un miliardo di euro, il FNC permette ora quindi ai datori di lavoro privati di svolgere formazione per il proprio personale, previa stipula di accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritti entro il 31 dicembre 2022 e realizzabili anche nel 2023, rimborsando parte del costo delle ore destinate appunto alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze.
Rispetto alla precedente, due sono le principali novità di questa seconda edizione:
gli interventi sono rivolti quasi integralmente a sostenere i cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica;
vengono ora coinvolti i Fondi interprofessionali, a garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi, che devono manifestare il proprio interesse a finanziare i progetti entro il prossimo 3 dicembre.
I contenuti dei progetti formativi devono riguardare quindi, per questa seconda edizione, l’aggiornamento a seguito della transizione digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi:
produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
efficientamento energetico e uso di fonti sostenibili;
promozione dell’economia circolare, della riduzione di sprechi e del corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso il trattamento acque;
produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale;
adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico.
A seguito delle intese di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 la parte dell’orario di lavoro finalizzata a percorsi formativi è finanziata dal Fondo secondo le seguenti modalità:
la retribuzione oraria, al netto degli oneri previdenziali a carico del lavoratore, è finanziata dal Fondo per un ammontare pari al 60% del totale (100% in presenza di accordi che prevedano anche una riduzione dell’orario normale di lavoro a parità di retribuzione complessiva per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori);
gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati al 100%, includendo anche la quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo.
Per quel che riguarda le tempistiche, come detto, gli accordi con le rappresentanze sindacali devono essere sottoscritti entro il prossimo 31 dicembre, mentre le domande contenenti i progetti formativi devono essere presentate tra il 13 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023 sull’apposita piattaforma informatica.
La gestione e l’istruttoria delle istanze è a cura di Anpal in collaborazione con l’Inps.
Vista la particolare complessità della misura, l’Anpal ha integrato l’avviso del 10 novembre pubblicando un decreto del Commissario Straordinario - n. 345 del 12 dicembre 2022 – e fornendo alcune nuove Faq del 12 dicembre 2022.
L’intervento del Commissario Straordinario verte sui tempi di esecuzione della formazione, da esercitare in sede di presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro.
NOVITA’: Si prevede la possibilità di optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall'approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze. Ciò si aggiunge, dunque, a quanto previsto nell’Avviso del 10/11/2022 secondo cui le attività formative e la relativa rendicontazione devono terminare, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.
Inoltre, una Faq pubblicata il 12 dicembre riafferma che non sono previste proroghe, per alcun motivo, né per l’erogazione della formazione né per l’invio del saldo.
Il secondo passo si incentra sulle modalità di erogazione della formazione; dopo aver previsto che il datore di lavoro deve indicare, nell’istanza di ammissione a contributo, il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce, viene data possibilità di rivolgersi al Fondo Paritetico Interprofessionale anche se il progetto riceve un “finanziamento parziale, a condizione che l’intero percorso formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal Fondo Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli in capo al medesimo”.
Tra le nuove Faq si precisa che viene ammessa la formazione in presenza e quella a distanza, anche asincrona, salvo diverse regole del Fondo di appartenenza. Non è comunque ammessa la formazione erogata dall’impresa.
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