Prima importante scadenza per il Fondo Nuove Competenze seconda edizione. Il 31 dicembre 2022 (salvo proroghe dell'ultima ora) scade il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro. A ricordarlo è l'ANPAL con nota interpretativa del 23 dicembre 2022 che fornisce chiarimenti e comunica una importante semplificazione per le imprese.
La stipula dell'accordo collettivo è un passaggio importante per l'ammissione ai contributi del FNC. Vediamo da chi va sottoscritto e quali sono i suoi contenuti.
Il FNC 2022 rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze con l'obiettivo di consentire ai lavoratori l'acquisizione di nuove o maggiori competenze e di dotarsi di strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta a transizioni ecologiche e digitali ovvero ad un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze a seguito della sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
Per fruire dei contributi del Fondo Nuove Competenze, concedibili nell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuna istanza, i datori di lavoro privati sono tenuti, entro il 31 dicembre 2022, a sottoscrivere accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori.
I datori di lavoro, per accedere ai contributi:
• devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
• non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
• non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici.
L'accordo deve risultare sottoscritto successivamente al 3 novembre 2022 (data di pubblicazione del decreto interministeriale 22 settembre 2022) e deve essere in linea con le norme stabilite dall'articolo 11-ter del decreto fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dall'articolo 24 del decreto Energia, decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34), dal attuativo decreto 22 settembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze nonchè con le regole dell'Avviso 2 dell'ANPAL del 10 novembre 2022 (come integrato dal decreto del commissario straordinario n. 345 del 12 dicembre 2022).
Per il FNC è stato stanziato 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO).
L'accordo, da allegare alla domanda di ammissione ai contributi, deve essere sottoscritto dalle rappresentanze sindacali operative in azienda e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti, con efficacia per tutti i lavoratori, da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali destinatarie, singolarmente o insieme ad altre, della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti.
Resta in capo al datore di lavoro che presenta domanda di accesso al FNC la responsabilità sulla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti.
Il datore di lavoro dovrà far in modo che l'accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro contenga le seguenti indicazioni:
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5. in alternativa al punto 4, il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico (art.43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 del 2008), ovvero al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale (art.1, co. 478, della legge 30 dicembre 2021, n.234 del 2021).
L'ANPAL, con nota interpretativa del 23 dicembre 2022, fa presente che, dati i tempi ristretti concessi al datore di lavoro e per garantire la massima partecipazione all’intervento nonchè agevolare la presentazione delle domande di ammissione ai contributi, si dà la possibilità di predisporre il progetto formativo successivamente alla stipula dell'accordo e pertanto dopo il 31 dicembre 2022 purchè entro il 28 febbraio 2023 e ad una condizione: lo stesso dovrà comunque essere formalmente condiviso, a pena della inammissibilità della istanza, con le stesse organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo, di cui costituirà parte integrante.
L'ANPAL infine fa presente che l'accordo di rimodulazione, allegato alla domanda di ammissione ai contributi (domanda da presentare entro il 28 febbraio 2023), dovrà includere anche il progetto formativo.
Si ricorda infine che il progetto formativo dovrà individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze.
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