La circolare INPS n. 176 del 9 settembre 2016 ha illustrato la disciplina del Fondo di integrazione salariale di cui al D.I. n 94343/2016 di adeguamento del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del D.Lgs n. 148/2015.
Il Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’art. 27 del citato D.Lgs n. 148/2015.
Ad oggi, nel campo di applicazione del Fondo non rientrano i settori nell’ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 26, c. 1, del D.Lgs n. 148/2015 e più nello specifico:
Non rientrano neanche i settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.Lgs citato, ovvero il settore dell’artigianato e quello della somministrazione di lavoro, e le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, come individuate nella circ. n. 197/2015 e nelle circ. n. 24/2015 e n. 30/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Sottolinea la circolare che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da gennaio a settembre 2016, dovrà avvenire entro il giorno 16 dicembre 2016.
Resta ferma la possibilità, per gli interessati, di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
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