Dal 29 febbraio 2024 sarà operativa per le Piccole e medie imprese e i professionisti l’estensione dell’importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le PMI. Il plafond concedibile, infatti, raddoppia e sale da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro.
Si attua, in tal modo, uno degli aspetti più importanti della riforma del Fondo in vigore dal 1° gennaio 2024: l’introduzione del limite massimo garantito di 5 milioni di euro per impresa nell’ambito della normativa ordinaria.
In tal modo, si andrà incontro alle esigenze finanziarie di tutte quelle Pmi che hanno saturato il plafond ordinario di 2,5 milioni.
NOTA BENE: Pertanto, in attesa dell’autorizzazione formale della Commissione europea, il Mediocredito Centrale (gestore del Fondo), d’intesa con il Ministero delle Imprese e del made in Italy dal 29 febbraio utilizzerà il cosiddetto metodo dei “premi esenti” inserito nella Comunicazione della Commissione Ue 2008/3 155/02 sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia sul credito.
A darne notizia è la circolare Mediocredito Centrale n. 3 del 2 febbraio 2024.
A partire dal 29 febbraio 2024 viene adottato il metodo dei cosiddetti “premi esenti” per calcolare il contenuto agevolativo delle garanzie (l’Equivalente Sovvenzione Lordo, ossia l’elemento di aiuto della garanzia stessa).
Ciò, in attesa che la Commissione Ue autorizzi un nuovo metodo di calcolo dell’aiuto sotto forma di garanzia per l’importo previsto dalla nuova normativa ordinaria. L’attuale sistema di quantificazione dell’ESL, per espressa previsione della Commissione europea, infatti, può essere utilizzato soltanto per le PMI e per importi garantiti fino a 2,5 milioni.
Così, scaduto il regime Ue “Temporary framework” sugli aiuti di Stato legati alla pandemia ed alla crisi russo-ucraina, dal 1° gennaio 2024 il massimale è tornato a 2,5 milioni in attesa del varo da parte della Commissione Ue del nuovo metodo di calcolo.
Specifica, ora, la circolare, che nelle more dell’approvazione della Commissione UE, verrà adottato il metodo dei “premi esenti” per il calcolo dell’ESL nel caso in cui:
ATTENZIONE: Una delle due condizioni richieste – ferme restando le altre condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente – e che l’importo garantito totale, calcolato come somma tra gli importi garantiti su tutte le operazioni finanziarie in essere ammesse all’intervento del Fondo e l’importo da garantire su nuove operazioni finanziarie per le quali si richiede l’ammissione all’intervento del Fondo, sia compreso tra 2,5 e 5 milioni di euro.
Pertanto, ora, solo per PMI e professionisti, sarà possibile utilizzare il metodo che prevede l’applicazione di un premio annuo definito in base alla classe di valutazione (classe di rating) del soggetto beneficiario finale determinata dal modello di valutazione del Fondo. Il premio può variare dallo 0,8% al 6,3%, con l’applicazione dell’aliquota fissa del 3,8% qualora non sia possibile determinare la classe di rating del soggetto beneficiario finale o dell’impresa controllante.
L’ESL sarà determinato dalla differenza tra il valore attuale dei premi annui e l’importo dell’eventuale commissione “una tantum” versata al Fondo per l’ammissione alla garanzia.
Rimane, invece, ancora in attesa di approvazione la possibilità di accesso alla garanzia del fondo da parte delle MID CAP.
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