Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), del D.I. n. 95269 del 7 aprile 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è ammesso ad erogare un contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabili dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.
L’Inps, con circolare n. 138 del 28 dicembre 2022 detta le istruzioni per l’accesso al beneficio, per la presentazione delle istanze nonché per la compilazione del flusso Uniemens.
Sono finanziabili i programmi formativi che riguardano:
a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;
b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi formativi hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto;
c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.
La misura dell’intervento formativo relativo a ciascun lavoratore è stabilita in base alla retribuzione oraria lorda di riferimento (art. 5, commi 2 e 3, del D.I. n. 95269/2016) moltiplicata per le ore di formazione consuntivate, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.
Per i progetti formativi relativi ai lavoratori in Naspi, il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione oraria lorda è dato dai dodici mesi precedenti la data del licenziamento.
I soggetti ammessi a presentare domanda sono: il datore di lavoro nel caso degli interventi di cui alla lettera a), l’azienda che assumerà i lavoratori al termine del percorso formativo per i progetti di cui alla lettera b), l’azienda che ha cessato il rapporto di lavoro (lettera c).
La circolare n. 138/2022 specifica che la domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica; la stessa deve essere accompagnata:
Le aziende beneficiarie potranno accedere al finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime per i propri dipendenti.
All’interno del flusso Uniemens, nella sezione <DenunciaAziendale>, nell’elemento <RecuperoPrestFondiSol> <CausaleRecPrest>, dovrà essere indicata la causale “L112”, già utilizzata per il recupero degli interventi formativi concessi dal previgente Fondo speciale, avente il significato di “Interventi formativi Fondo speciale trasporto aereo” e nell’elemento <ImportoRecPrest> le somme da recuperare.
L’Inps, nella circolare in oggetto, detta le indicazioni per il regime transitorio: questo prevede che il contributo al finanziamento per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, sostenuti direttamente dai lavoratori in CIGS, mobilità o ASPI/NASPI entro il termine che sarà indicato da INPS con apposita circolare, verrà erogato con rimborso diretto al lavoratore interessato, previa domanda aziendale, per un numero di ore di formazione pro capite pari a quattro.
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