Fondo di solidarietà del credito. Gli importi massimi per l’assegno ordinario e l’assegno emergenziale

Pubblicato il 22 maggio 2015 Il decreto interministeriale n. 83486/2014, recante la disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, prevede che, con effetto dall’1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1 gennaio 2014 i massimali dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale e le relative retribuzioni di riferimento vadano aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria.

Stante quanto sopra, con circolare n. 101 del 21 maggio 2015, l’INPS ha riportato la misura, in vigore rispettivamente dall'1 gennaio 2014 e dall'1 gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di assegno ordinario ed assegno emergenziale, nonché delle relative retribuzioni di riferimento per il fondo di solidarietà del credito, al lordo ed al netto della riduzione di cui all’art. 26 della Legge 41/86, ove prevista.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assenze ingiustificate tra contestazioni disciplinari e dimissioni di fatto

03/04/2025

Dimissioni di fatto e assenza ingiustificata tra norma, prassi e contrattazione collettiva

03/04/2025

Malattia, maternità, paternità e tubercolosi: i valori per le prestazioni 2025

03/04/2025

Bacio non consensuale alla collega? Licenziamento legittimo

03/04/2025

Pronto il nuovo modello per la dichiarazione di successione

03/04/2025

Licenziamento valido se notificato alla PEC del difensore eletto

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy