Fondo di solidarietà del credito. Gli importi massimi per l’assegno ordinario e l’assegno emergenziale
Pubblicato il 22 maggio 2015
Il decreto interministeriale n.
83486/2014, recante la disciplina del
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del
personale del credito, prevede che, con effetto dall’1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1 gennaio 2014 i massimali dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale e le relative retribuzioni di riferimento vadano aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria.
Stante quanto sopra, con
circolare n. 101 del 21 maggio 2015, l’INPS ha riportato la misura, in vigore rispettivamente
dall'1 gennaio 2014 e
dall'1 gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di
assegno ordinario ed
assegno emergenziale, nonché delle relative
retribuzioni di riferimento per il fondo di solidarietà del credito, al lordo ed al netto della riduzione di cui all’art. 26 della Legge
41/86, ove prevista.