Fondo di previdenza: somme prescritte senza ritenuta

Pubblicato il 15 marzo 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 71 del 14 marzo 2024, risponde alla richiesta di chiarimento di un'Associazione costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti.

L’Istante voleva sapere se sulla parte imponibile degli importi che saranno devoluti per prescrizione ad un Fondo dalla stessa Associazione si debbano operare e versare le ritenute di acconto previste dall'articolo 25, comma 1, penultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sebbene le somme non entreranno materialmente nella disponibilità degli aventi diritto.

Si tratta del Fondo che è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a decorrere dal 2006, allo scopo di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il Fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Le compagnie di assicurazione, invece, hanno l'obbligo di versare al predetto Fondo gli importi dei contratti di assicurazione sulla vita reclamati oltre il termine prescrizionale stabilito inderogabilmente dalla legge e dall'articolo 2952 del codice civile.

Pertanto, l'intermediario assicurativo una volta verificata la scadenza del termine prescrizionale legale, provvede agli adempimenti legali di riversamento al Fondo degli importi delle polizze prescritte

NOTA BENE: Diversamente dagli importi dei rapporti finanziari devoluti per ''dormienza'' (conti e depositi), quelli relativi ai rapporti finanziari devoluti per ''prescrizione'' non sono restituibili per cessazione giuridica del relativo diritto di credito.

Pertanto, secondo quanto rappresentato, a seguito della devoluzione al Fondo né gli Agenti né gli eventuali eredi potranno riscuotere dette somme.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 71/E, osserva che nel caso di specie assume rilievo la circostanza che la devoluzione al Fondo può avvenire solo a seguito della prescrizione del diritto degli ex agenti a percepire tali somme, pertanto, non potendo costituire reddito per gli stessi, all'atto del versamento delle somme al fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta.

Ciò, in quanto, tali somme, infatti, non possono essere riscosse né dagli aventi diritto, né da eventuali eredi.

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