La corresponsione economica ai lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale deve essere anticipata, alla fine di ogni periodo di paga, dal datore di lavoro e rimborsata dall’Istituto al soggetto datoriale o da questo conguagliata.
Questo è quanto è stato chiarito dall’INPS, con messaggio n. 378 del 26 gennaio 2018, specificando che il pagamento diretto della prestazione può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa comprovate dalla presentazione, alla competente Struttura territoriale INPS, della documentazione di cui all’allegato 2 della circolare n. 197/2015.
Tale nuovo quadro operativo è vigente da gennaio 2018 in relazione alle domande presentate dall’1 gennaio 2018 ed esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data.
Pertanto, conclude il messaggio, con riferimento alle domande trasmesse dai datori di lavoro interessati alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale, le Strutture territoriali dovranno verificare, tramite la presentazione della citata documentazione, le serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa per le istanze presentate con modalità di pagamento diretto e, laddove queste non dovessero sussistere, dovranno comunicare al datore di lavoro l’esito dell’istruttoria e, quindi, la conversione d’ufficio della modalità di pagamento da diretto a pagamento a conguaglio/rimborso.
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