Fondo bilaterale per servizi ambientali: al via il versamento dei contributi

Pubblicato il 07 novembre 2023

Il Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno al reddito del personale del settore dei servizi ambientali è stato adeguato in attuazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.

Con il messaggio n. 3901 del 7 novembre 2023, l’Inps fornisce le prime indicazioni in merito alle modifiche apportate alla disciplina di riferimento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, adeguato alle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis di cui al decreto legislativo n. 148/2015.

Il decreto interministeriale del 29 settembre 2023 di adeguamento del Fondo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2023.

Modifiche apportate

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina di riferimento, il Fondo Bilaterale di solidarietà per il personale del settore dei servizi ambientali è riservato:

Pertanto, i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo.

È possibile presentare le domande di Assegno di integrazione salariale relative ai periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 27 ottobre 2023 tramite le modalità telematiche già in uso.

Contribuzione

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 (ovverosia mensilità di competenza novembre 2023) anche i datori di lavoro delle aziende che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo servizi ambientali.

Pertanto, gli stessi datori di lavoro non sono più assoggettati alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) né al relativo obbligo contributivo.

Altresì, I datori di lavoro, sono tenuti al versamento del contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,45%, (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti.

NOTA BENE: Per i datori di lavoro che occupano sino a 15 dipendenti, nel semestre di riferimento, rimane invariata la medesima aliquota contributiva ordinaria dello 0,45%.

Per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, rimane invariato anche il contributo ordinario di finanziamento dello 0,65% (ripartito in due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

ATTENZIONE: Il codice autorizzativo “0J” sarà rimosso centralmente dalle posizioni e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le predette disposizioni.

Ulteriori istruzioni saranno comunicate con successiva circolare INPS.

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