Fondi più veloci dalla “488”

Pubblicato il 22 luglio 2007

Il comma 1 dell’articolo 8-bis, introdotto in extremis nel Dl 81/07, detta nuove regole per le procedure e le responsabilità per il collaudo degli investimenti realizzati con le agevolazioni previste dalla legge 488/92. Nello specifico, le novità riguardano solo i programmi agevolati per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non sia stato varato il decreto di concessione definitiva e non siano stati disposti accertamenti sollecitati dal ministero dello Sviluppo economico. Lo snellimento delle procedure di verifica e certificazione degli investimenti realizzati prevede che alle banche concessionarie sia affidato il rilascio di un atto di liquidazione a saldo e conguaglio, tale documento sostituirà il decreto di concessione definitiva. I dubbi in merito alla nuova disposizione saranno chiariti con un decreto ministeriale che dovrà occuparsi anche dei nuovi criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori “prevedendo l’eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalità graduali per la restituzione delle agevolazioni” in caso di revoca.

Con il comma 1-bis dell’articolo 15 del Dl 81/07 anche la pesca accede ai crediti d’imposta per gli investimenti nelle aree depresse. Il comma ha lo scopo di “promuovere lo sviluppo dell’economia ittica”. 

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